F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 227/CSA pubblicata il 30 Marzo 2022 – Sig. Stefano Vecchi

Decisione n. 227/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 242/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Carlo Buonauro – Componente

Mauro Sferrazza – Componente (relatore)  Franco Granato – Rappresentante AIA ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 242/CSA/2021-2022, proposto dal Sig. Stefano Vecchi, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al CU n. 261/DIV del 22 marzo 2022, avverso la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara, inflitta al reclamante in relazione alla gara Virtus Verona/Feralpisalò disputata il 20 marzo 2022;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Sentito il relatore Mauro Sferrazza nella seduta del 25 marzo 2022, udito il reclamante Sig. Stefano Vecchi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

I collaboratori della Procura federale presenti all’incontro di cui trattasi hanno segnalato, nel loro rapporto come allegato al referto ufficiale di gara, che al ventesimo minuto del primo tempo il Sig. Stefano Vecchi ha proferito espressione blasfema. L’espressione è stata udita da entrambi i collaboratori della Procura federale.

Il G.S. della Lega Pro, con il proprio provvedimento, impugnato dinanzi a questa Corte sportiva d’appello, ha inflitto al Sig. Stefano Vecchi la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara «per aver pronunciato un’espressione blasfema al 20° minuto del primo tempo mentre si trovava in prossimità della panchina».

Il Sig. Stefano Vecchi ha proposto reclamo ex art. 74, comma 4, CGS, con provvedimento d’urgenza, nonostante sia «consapevole di quanto disposto dall’art. 74, comma 8, CGS con riferimento al fatto che, in linea generale, il procedimento d’urgenza non possa essere chiesto nel caso di una squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti per cui è ammissibile l’uso di immagini televisive come prova». Ritiene, tuttavia, che il «ricorso presenta profili di ammissibilità, poiché necessario per inquadrare la situazione sopra citata».

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia infondato.

Secondo la prospettazione difensiva la decisione sarebbe erronea: « … né il Direttore di Gara, né gli assistenti, né tantomeno il IV Ufficiale hanno segnalato il fatto nel referto ufficiale che, come espressamente descritto all’art. 61 comma 1, CGS, rappresentano il solo documento con valore di piena prova, mentre gli atti d’indagine della Procura Federale non fanno piena prova fino a querela di falso.

Appare inverosimile sostenere che a parità di condizioni ambientali l’espressione non sia stata udita né dal primo Assistente, né dal IV Ufficiale, data la ridotta distanza rispetto ai collaboratori della Procura».

In ogni caso, secondo l’assunto del reclamante, la decisione del G.S. sarebbe erronea, «poiché questa è emessa in virtù di una circostanza richiamata dai documenti di gara che non corrisponde a quanto accaduto» e, segnatamente, «perché dal referto arbitrale redatto dal Direttore di Gara e dagli Ufficiali di gara, non emerge nulla in riferimento all’evento descritto con riferimento al tecnico Stefano Vecchi, che viene infatti riportato esclusivamente nella relazione dei collaboratori della Procura Federale signori Bertuol Roberto e Del Pennino Ciro».

Orbene, l’assunto del reclamante appare privo di pregio. Il valore di piena prova assegnato dal codice di giustizia sportiva al solo referto del direttore di gara, non esclude né che il rapporto dei collaboratori della Procura federale sia incluso negli atti ufficiali di gara, né, ad ogni buon conto, che il predetto medesimo rapporto assurga, comunque, a elemento di prova che, attesa la fede privilegiata (e la presunzione, pur relativa, che dallo stesso deriva), in difetto di diverse e contrarie, pur ammesse, circostanze probatorie, ben può essere posto a base della decisione del giudice sportivo.

In tal ottica, peraltro, si richiama la decisione n. 170/CSA/2021-2022 di questa Corte, assunta, come nell’odierno caso dedotto in giudizio, in fattispecie in cui «le condotte sanzionate dal Giudice Sportivo sulla scorta del rapporto dei Collaboratori della Procura Federale sono state tenute da un allenatore presente in panchina e non da un calciatore impegnato nella competizione agonistica sul terreno di gioco. Una circostanza, quest’ultima, che ha, pertanto, consentito, del tutto legittimamente, al Giudice Sportivo di utilizzare il rapporto dei Collaboratori della Procura Federale».

Per queste ragioni il reclamo deve essere, comunque, respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                                   IL PRESIDENTE

Mauro Sferrazza                                                                                   Pasquale Marino

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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