F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 115/TFN – SD del 30 Marzo 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 5178/71pf 21-22 GC/GR/am del 18 gennaio 2022 nei confronti dei sigg.ri Raimo Gianfranco, Pesce Emilio e della società ASD Sanseverinese – Reg. Prot. 95/TFN-SD

Decisione/0115/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0095/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Valentino Fedeli – Componente (Relatore)

Fabio Micali – Componente

Laura Vasselli – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 23 marzo 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5178/71pf 21-22 GC/GR/am del 18 gennaio 2022 nei confronti dei sigg.ri Raimo Gianfranco, Pesce Emilio e della società ASD Sanseverinese,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il sig. Emilio Pesce, che all’epoca dei fatti aveva ricoperto il ruolo di dirigente – massaggiatore della Società ASD Sanseverinese nella stagione sportiva 2019/2020, nell’ambito di altro procedimento disciplinare rubricato al n. 598 pg 20/21, diverso dall’attuale, denunciava alla Procura Federale che nel corso della suddetta stagione sportiva la Società si era avvalsa dell’opera del sig. Alfredo Arnone, inquadrato negli albi del Settore Tecnico con la qualifica di istruttore di giovani calciatori, senza tuttavia tesserarlo. A detta del denunciante, l’Arnone aveva agito quale dirigente – direttore sportivo della Società pur essendo privo di qualifica e di tesseramento a tale titolo e, nel concreto, aveva favorito il collocamento presso la Società di alcuni calciatori, concordando con due di loro (a nome Ildebrante Gustavo e Castaldo Pasquale) l’entità dei rimborsi spese da percepire da parte della stessa Società ASD Sanseverinese, che li aveva tesserati.

La Procura Federale, dando corso alla denuncia, aperto il fascicolo ed avviate le indagini, giungeva alla conclusione che l’Arnone, in possesso della descritta qualifica, aveva svolto l’attività contestata e che, in particolare, prima dell’inizio del campionato, aveva trattato con i due summenzionati calciatori l’entità dei rimborsi che costoro avrebbero poi percepito dalla Società, in assenza di tesseramento.

Nell’ambito delle indagini sono stati sentiti diversi calciatori, fra cui anche Ildebrante Gustavo e Castaldo Pasquale, nonché il sig. Raimo.

Quest’ultimo ha affermato di aver conosciuto l’Arnone perché aveva collaborato con la Società solo per alcuni mesi; doveva fare il direttore sportivo ed aveva cominciato ad allestire la squadra, tanto da portare con sé i calciatori Di Matteo, Castaldo, Ildebrante, Galeone e Jallow, affinché fossero tesserati. Il rapporto facente capo all’Arnone si era interrotto poco tempo dopo, perché la Società vedeva poca trasparenza nei rapporti con i calciatori in particolare con i rimborsi spese. Ricordava che i rapporti si guastarono perché l’Arnone voleva fare l’allenatore. Aggiungeva che il Pesce (il denunciante) aveva un cattivo rapporto con l’Arnone per divergenze rispetto all’attività; egli inoltre sosteneva che l’Arnone si appropriava di parte ei rimborsi spese, anche se non vi era mai stata prova al riguardo. Il sig. Emilio Pesce, denunciante, per quanto ritualmente convocato dall’Organo inquirente, ometteva di comparire, senza dare giustificazione alcuna.

In questo contesto, la Procura Federale, trasmessa alle parti la comunicazione di conclusione delle indagini, con atto datato 18 gennaio 2022 deferiva a questo Tribunale i sig.ri Alfredo Arnone, Gianfranco Raimo ed Emilio Pesce, ai quali contestava nell’ordine:

- all’Arnone, la violazione di cui all’art. 4 comma 1 CGS-FIGC in relazione agli artt. 35 comma 1, 37 commi 1 e 3, 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto il ruolo di dirigente – direttore sportivo in favore della Società ASD Sanseverinese all’inizio della stagione sportiva 2019 – 2020 pur essendo privo di qualifica e tesseramento a detto titolo, svolgendo attività collegate al tesseramento di calciatori presso la suddetta Società e concordando altresì con due di loro l’entità del rimborso spese a carico della Società; il tutto, tra l’altro, omettendo di presentare domanda di sospensione dall’Albo del Settore Tecnico, presso il quale risultava iscritto come istruttore di giovani calciatori in possesso del numero di matricola 63.951;

- al Raimo la violazione dell’art. 4 comma 1 CSG – FIGC in relazione all’art. 37 NOIF per aver omesso di tesserare l’Arnone, comunque consentendogli di svolgere di fatto le funzioni di dirigente – direttore sportivo della Società ASD Sanseverinese, che presiedeva e di collocare presso detta Società alcuni calciatori, concordando con due di loro l’entità dei rimborsi spese, che avrebbero poi percepito dalla Società;

- al Pesce la violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1 CGS – FIGC per aver omesso di presentarsi dinanzi agli organi di giustizia sportiva, sebbene ritualmente convocato, senza addurre nessun motivo ostativo.

Era altresì deferita la Società ASD Sanseverinese a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 CGS – FIGC, perché ad essa appartenevano le persone coinvolte nel deferimento.

Il dibattimento

All’udienza tenutasi il 15 febbraio 2022 in modalità videoconferenza, si collegavano per la Procura Federale l’avv. Alessandro Boscarino e per il sig. Alfredo Arnone l’avv. Hilarry Sedu, i quali confermavano l’esistenza dell’accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell’art. 127 CGS – FIGC, già depositato agli atti del procedimento, che sottoponevano alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, esaminati i termini del patteggiamento, ne dichiarava l’efficacia e ne faceva oggetto di separata decisione; dava atto della mancata costituzione del Pesce, non collegatosi e, constatato che per il deferito Gianfranco Raimo non risultavano rispettati i termini di comparizione stabiliti dall’art. 85 comma 2 CGS – FIFC e che neppure il Raimo si era costituito, disponeva il rinvio della udienza.

All’udienza del 23 marzo 2022, tenutasi anch’essa in modalità videoconferenza si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro Boscarino, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in uno alle seguenti sanzioni: per il Raimo inibizione di mesi 6 (sei), per il Pesce inibizione di mesi 3 (tre), per la Società ASD Sanseverinese l’ammenda di 600,00 (seicento/00).

Nessuno dei deferiti si è costituito né si è collegato.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ritiene che il deferimento debba essere accolto.

I capi di incolpazione del Raimo hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso deferito alla Procura Federale nel corso delle indagini e sopra riportate dalle quali si evince che l’Arnone ha svolto attività per la società in assenza di tesseramento. Nei fogli di censimento della Società ASD Sanseverinese relativi alla stagione sportiva 2019/2020, non risulta il tesseramento dell’Arnone, sicché l’attività che quest’ultimo aveva svolto per la Società non può che essere stata del tutto irregolare.

La responsabilità di siffatta irregolarità ricade sul Raimo che, ricoprendo la carica apicale di Presidente della Società, aveva l’obbligo di non consentire che l’Arnone, in quanto privo di tesseramento, svolgesse attività in favore del sodalizio.

Appare pertanto corretto il deferimento e congrua la sanzione richiesta per il Raimo.

Dagli atti del procedimento, poi, risultano gli inviti rivolti al Pesce di comparire per essere sentito nel corso delle indagini dalla Procura Federale.

A tali inviti il Pesce non ha dato positivo riscontro, omettendo di comparire e di addurre oggettivi impedimenti, sicché appare concreta la violazione dell’art. 22 comma 1 CGS – FIGC.

Si ritiene tuttavia opportuno sanzionare il Pesce in misura ridotta rispetto alla richiesta della Procura Federale in considerazione del fatto che l’attuale deferimento ha tratto le mosse proprio dalla denuncia resa dal Pesce in altro procedimento, senza la quale le indagini della Procura Federale non si sarebbero avviate.

Alla conclamata responsabilità di entrambi i deferiti consegue la responsabilità della Società ASD Sanseverinese, alla quale va applicata, in quanto ritenuta congrua, la sanzione richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Raimo Gianfranco, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Pesce Emilio, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per la società ASD Sanseverinese, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 marzo 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                     Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 30 marzo 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

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