F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 36/TFNT del 29 Marzo 2022 (motivazioni) – Mourtala Diagne / ASD Sporting Club Nave 1966 – Reg. Prot. 38/TFN-ST

Decisione/0036/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0038/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Filippo Crocè – Componente

Francesco Di Leginio – Componente (Relatore)

Nicola Grasso – Componente

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 25 marzo 2022, sul ricorso ex art. 89, comma 1, CGS proposto dal calciatore Mourtala Diagne (n. 18.7.2000 - matr. 2.317.489) contro la società ASD Sporting Club Nave 1966 (matr. 952.772) al fine di richiedere lo svincolo per apocrifia della firma sul modulo di “Richiesta di tesseramento alla FIGC o aggiornamento posizione di tesseramento”,

 la seguente

DECISIONE

PREMESSO IN FATTO

Con Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, regolarmente e ritualmente incardinato, il calciatore sig. Mourtala Diagne, nato a Brescia il 18.07.2000 ed ivi residente in Via Boves n. 16, rappresentato e difeso dall’avv.to Carlo Antonio Ghirardi del Foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio difensore in Brescia, alla Via Vittorio Emanuele II n. 1 – indirizzo PEC carlo.ghirardi@brescia.pecavvocati.it, giusta procura in atti, adiva il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, per la declaratoria di nullità del tesseramento dello stesso in favore della Società ASD Sporting Club Nave 1966, asseritamente effettuato in data 16.12.2021 presso il CR Lombardia – LND a totale insaputa del calciatore medesimo, con contestuale disconoscimento delle firme apposte sul modulo di tesseramento n. DL 11332870, nonché sulla dichiarazione allegata del 15.12.2021.

A sostegno della domanda di annullamento dell’opposto tesseramento con la Società ASD Sporting Club Nave 1966, il calciatore Mourtala Diagne, nella qualità di svincolato, rappresentava di aver intrattenuto rapporti con la predetta Società a partire dal mese di novembre 2021 tramite il signor Fabrizio Leonardi – tesserato con la qualifica di tecnico con la predetta Società – al fine di verificare le condizioni circa un possibile successivo tesseramento con la stessa.

Riferiva, altresì, parte ricorrente che, nonostante i preliminari accordi intercorsi con la Società ASD Sporting Club Nave 1966, non aveva sottoscritto alcun modulo di tesseramento con la stessa per la stagione sportiva 2021/2022, e che, successivamente, solo tramite una formale visura eseguita presso il CR Lombardia LND effettuata in data 24.02.2022, apprendeva di un suo perfezionato tesseramento pluriennale con la Società ASD Sporting Club Nave 1966.

Pertanto, acquisita copia del modulo di tesseramento n. DL 11332870, il calciatore Mourtala Diagne, verificata la firma apposta a suo nome in calce al predetto modulo di tesseramento, non la riconosceva come propria e procedeva, pertanto, con tempestività al formale disconoscimento della firma, previa acquisizione di una perizia calligrafica eseguita dalla Dott.ssa Cristina Carzeri con studio in Brescia, depositata in sede di Ricorso avanti l’intestato Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

Il ricorrente con il Ricorso de quo ha chiesto all’adito Tribunale, riconosciuta la validità e fondatezza dei motivi di censura, che venga dichiarato illegittimo e/o nullo e privo di effetti il tesseramento con vincolo pluriennale con la Società ASD Sporting Club Nave 1966, con ogni ulteriore provvedimento anche ex art. 89, comma 7, CGS FIGC.

Inoltre, in via istruttoria, il ricorrente sig. Mourtala Diagne ha chiesto: 1) disporsi CTU grafologica volta ad accertare se le sottoscrizioni contenute nei documenti n. 2 (“richiesta di tesseramento alla FIGC o aggiornamento posizione di tesseramento”) e n. 3 (“dichiarazione del 15.12.2021”) ed attribuite al sig. Mourtala Diagne debbano ritenersi autentiche oppure apocrife e non riconducibili all’odierno ricorrente; 2) che nell’ambito dei più ampi poteri d’indagine che gli sono normativamente demandati, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, disponga, ai sensi dell’art. 50, comma 4, del CGS, ogni opportuno accertamento ed indagine in ordine a quanto verificatosi, con particolare riferimento ai fatti ed ai rilievi esperiti nel ricorso introduttivo ed oggetto del presente procedimento.

La Società ASD Sporting Nave 1966, pur avendo ricevuto nei termini di rito il citato Ricorso, non si costituiva in giudizio, né faceva pervenire istanze e/o memorie difensive.

All’udienza del 25.03.2022, compariva da remoto personalmente il calciatore Mourtala Diagne, unitamente al proprio difensore avv.to Carlo Antonio Ghirardi.

Il Presidente, constatata la regolarità del costituito contraddittorio all’esito delle effettuate notifiche alle parti interessate al presente procedimento, invitava la parte presente ad esporre i fatti oggetto del Ricorso e a rassegnare le proprie conclusioni, come da verbale di udienza.

In particolare il calciatore Mourtala Diagne, su richiesta del componente relatore, forniva ulteriori precisazioni in fatto, ribadendo di non aver mai apposto alcuna firma sul modulo di tesseramento n. DL 11332870, che gli veniva posto appositamente in visione, disconoscendo ulteriormente la sottoscrizione ivi apposta.

Al termine della discussione il Tribunale adito si è riservato per la decisione.

DECISIONE

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene il ricorso fondato e, pertanto, che lo stesso debba essere accolto per i seguenti motivi.

Preliminarmente, deve osservarsi come la normativa federale in tema di tesseramento dei calciatori prescrive espressamente all’art. 39, comma 1, delle NOIF che “I calciatori/calciatrici sono tesserati per la FIGC, su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della Società per la quale si intendono svolgere l’attività sportiva…”, precisando, al successivo comma 2, come “La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla FIGC per il tramite delle Leghe, del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal calciatore/calciatrice...”. Pertanto, ai fini del tesseramento di un calciatore – come nel caso di specie – costituisce essenziale condicio sine qua non la sottoscrizione dello stesso del modulo federale di tesseramento, quale primaria ed irrinunciabile espressione di volontà dell’atleta di legarsi sportivamente con una Società sportiva affiliata alla FIGC.

Nel merito, questo Tribunale, indipendentemente dalle ulteriori argomentazioni prospettate dal ricorrente, non può che prendere atto del formale ed espresso disconoscimento della firma apposta sul modulo n. DL 11332870 – ribadito anche in sede di udienza – da parte del calciatore Mourtala Diagne.

La denunciata apocrifia delle firme appare evidente anche ictu oculi se poste in comparazione con la firma del calciatore Mourtala Diagne per come riportata nei documenti di identità personale, depositati in atti.

Inoltre, tale denunciata apocrifia delle firme risulta ben evidenziata dagli esiti della perizia calligrafica redatta dalla Dott.ssa Cristina Carzeri, depositata agli atti, che ne rafforza i caratteri di contestazione prospettati nel Ricorso introduttivo.

Per tali evidenti ragioni oggettive, ritiene questo Tribunale di non dover disporre ulteriori accertamenti tecnici e/o di indagine, in quanto gli elementi di prova acquisiti in atti risultano idonei e sufficienti ai fini del decidere.

Infine, a maggiore ed ulteriore elemento valutativo, deve osservarsi come la Società Sporting Club Nave 1966 abbia prestato una sostanziale acquiescenza ai motivi di censura prospettati dal calciatore Mourtala Diagne, non ritenendo di costituirsi in giudizio per contestare e contrastare, con argomentazioni e prove avverse, quanto sostenuto e dichiarato dal ricorrente.

È altresì significativo osservare come il calciatore Mourtala Diagne, in posizione di svincolato, abbia precisato nel corso della udienza di non aver partecipato ad alcuna attività ufficiale con la Società ASD Sporting Club Nave 1966, ma di aver svolto soltanto alcuni allenamenti nel periodo compreso tra la metà del mese di novembre 2021 e la fine del mese di gennaio del 2022.

All’esito della completa valutazione dei fatti oggetto del presente procedimento, ritiene questo Tribunale di dover trasmettere alla Procura Federale della FIGC, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, copia degli atti relativi al Ricorso in questione e alla documentazione allo stesso allegata, al fine di accertare le eventuali condotte di tesserati e/o comunque di soggetti riferibili all’ordinamento sportivo che possano configurare violazioni disciplinari nell’ambito delle vicende che hanno visto protagonista il calciatore Mourtala Diagne e la Società Sporting Club Nave 1966, con particolare riferimento alla sottoscrizione della lista di tesseramento n. DL 11332870 e ai rapporti intercorsi tra tale calciatore ed il sig. Leonardi, tesserato in qualità di allenatore con la Sporting Club Nave 1966, come sviluppatisi anche attraverso lo scambio dei messaggi a mezzo telefono documentati in atti; demandando alla stessa Procura Federale la valutazione, all’esito dell’attività di indagini che verrà espletata, circa la eventuale ravvisabilità di fatti di competenza dell’autorità giudiziaria, con attivazione, in tale ipotesi, della previsione di cui all’art. 129, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso presentato dal calciatore Mourtala Diagne e, per l’effetto, dichiara la nullità del tesseramento n. DL 11332870 con la società ASD Sporting Club Nave 1966 per la stagione sportiva 2021/2022.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale della FIGC per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 marzo 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                          IL PRESIDENTE

Francesco Di Leginio                                              Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 29 marzo 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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