C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 13/01/2022 – Delibera – • Gara BSR GRUGLIASCO – PEDONA BORGO S.D.

· Gara BSR GRUGLIASCO - PEDONA BORGO S.D.

Il Giudice Sportivo Territoriale, - letto il reclamo presentato da parte della Società ADP BSR GRUGLIASCO avverso la regolarità della gara disputata in data 19/12/2021 contro la società AC PEDONA BORGO S.D., valevole per il Campionato Promozione, Girone C, preannunciato in data 20/12/2021 a mezzo PEC inviata al C.R. Piemonte e Valle d'Aosta unitamente a prova dell'avvenuto pagamento della tassa di reclamo, e depositato sempre a mezzo PEC, presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 21/12/2021; - rilevato, innanzitutto, che tanto il preannuncio di reclamo quanto il reclamo stesso risultano essere stati trasmessi alla Società avversaria utilizzando un account di posta elettronica ordinaria, e non PEC, il che non consente di verificare l'effettiva conoscenza del ricorso da parte della resistente, ed integra vizio procedurale; - considerato che, nel merito, parte reclamante lamenta un presunto errore di natura tecnica dell'arbitro: la ADP BSR GRUGLIASCO asserisce infatti che il Direttore di gara, dopo aver fatto battere una punizione dal limite in favore della Società AC PEDONA BORGO S.D. al minuto 90+8 del secondo tempo di gioco, sul risultato di 3 a 2 per la reclamante, punizione finita alta sopra la traversa, avrebbe fischiato la fine della partita; - che tuttavia l'arbitro sarebbe stato richiamato da un proprio assistente, che segnalava un presunto contatto in area, e che in ragione di tale segnalazione l'arbitro avrebbe espulso il giocatore ritenuto colpevole della condotta violenta ed assegnato calcio di rigore in favore della AC PEDONA BORGO S.D., dal quale scaturiva il pareggio, il tutto senza dichiarare la ripresa del gioco e con il calciatore espulso ancora sul terreno di gioco, mentre altri giocatori se ne erano già allontanati; - visto il referto di gara, dal quale risulta effettivamente il provvedimento di espulsione comminato al minuto 45' + 9 del secondo tempo di gioco a carico del Sig. Alessio Marmo della Società ADP BSR GRUGLIASCO per condotta violenta, consistente nell'aver colpito ripetutamente un avversario con dei pugni (in relazione al quale è già stata irrogata sanzione disciplinare da parte di questo Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 43 del 23/12/2021), e nel quale risultano altresì indicate le seguenti tempistiche di svolgimento della partita: inizio ore 15:00, termine ore 17:01, recupero indicato nella seconda frazione di gioco 6 minuti, recupero aggiuntivo nella seconda frazione di gioco 5 minuti; - sentito il Direttore di gara, il quale ha confermato quanto indicato nel proprio referto ed ha altresì dichiarato che il giocatore espulso, Sig. Alessio Marmo, era uscito dal terreno di gioco al momento in cui è stato battuto il calcio di rigore, mentre erano ancora presenti gli altri calciatori di ambo le squadre; - ritenuto altresì che la doglianza della reclamante investa una decisione di natura prettamente tecnica dell'arbitro, e rilevato in merito a ciò che, per espressa previsione dell'art. 65, lettera b) del C.G.S., dalla competenza del Giudice Sportivo Territoriale sono esclusi "i fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco"; - vista la Regola 5 del Regolamento di Giuoco, Edizione 2021, che al punto 2, secondo capoverso, sancisce espressamente che "Le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al gioco, compreso se una rete è stata segnata o no ed il risultato della gara, sono inappellabili. Le decisioni dell'arbitro e di tutti gli altri ufficiali di gara devono essere sempre rispettate"; - ritenuto quindi che il reclamo presentato dalla Società ADP BSR GRUGLIASCO sia non solo viziato proceduralmente, per mancata prova dell'avvenuta corretta notificazione alla Società avversaria tanto del preavviso di reclamo quanto del reclamo stesso, ma altresì verta su materia sottratta al potere valutativo e decisionale di questo Giudice Sportivo; DELIBERA - l'inammissibilità del reclamo presentato dalla Società ADP BSR GRUGLIASCO; - l'omologazione del risultato conseguito in campo: BSR GRUGLIASCO - PEDONA BORGO S.D. 3 – 3

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