C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 24/02/2022 – Delibera – Gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE – CROCETTA CALCIO ASD

Gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE - CROCETTA CALCIO ASD

Il Giudice Sportivo Territoriale, - letto il reclamo presentato da parte della Società APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE avverso la regolarità della gara disputata in data 13/02/2022 contro la società ASD CROCETTA CALCIO, valevole per il Campionato Under 18 Regionali, girone B, con il quale la Società reclamante lamenta la irregolarità della partita in ragione dello schieramento in campo da parte degli avversari del giocatore CLARA Alberto, con la maglia n. 7, nato il 3/04/2006 e non il 3/04/2005 come indicato in distinta, e quindi non ammesso a partecipare alle competizioni di detta Categoria; - osservato che il predetto ricorso è stato depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 14/02/2022e trasmesso con mail ordinaria alla controparte, ma non risulta essere stato preannunciato ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.G.S.; - letta la memoria difensiva della società ASD CROCETTA CALCIO, regolarmente depositata a mezzo PEC presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta e trasmessa sempre a mezzo PEC alla reclamante in data 20/02/2022, con la quale si evidenziano i vizi procedurali del ricorso de quo e si lamenta la conseguente lesione del proprio diritto alla difesa; - ritenuto in ogni caso che, ricevuta in data 17/02/2022 la comunicazione di fissazione dell'udienza di trattazione del reclamo da parte degli Uffici di questo Giudice, la Società CROCETTA CALCIO aveva pieno diritto di visionare il ricorso e gli allegati e presentare le proprie difese non solo in rito ma anche nel merito, e si è invece limitata a presentare doglianze formali, così però costituendosi nell'instaurato procedimento; - evidenziato altresì che, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera b), questo Giudice può pronunciarsi anche d'ufficio sulle irregolarità che risultino dagli atti ufficiali, quali C.U., distinte di gara e risultanze dell'Ufficio Tesseramenti; - esaminata dunque la distinta presentata in occasione della suddetta gara dalla Società ASD CROCETTA CALCIO, dalla quale risulta lo schieramento in campo con la maglia n. 7 del giocatore CLARA Alberto, matricola 2641520, data di nascita indicata 3/04/2005, e confrontata la stessa con i dati dell'Ufficio Tesseramenti, dai quali risulta con la medesima matricola il giocatore CLARA Alberto, tesserato per la ridetta Società, nato il 3/04/2006; - rilevato che con C.U. n. 1 FIGC - SGS dell'1/07/2021, è stato stabilito, in merito ai limiti di età per la Categoria in esame, che: "Possono prendere parte all'attività Under 18 i calciatori che, anteriormente al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 16º anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 17º (ovvero nati nel 2004). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Allievi - Under 18" coloro che nel medesimo periodo abbiano compiuto il 15º anno di età (ovvero nati nel 2005), limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori", e dunque non è prevista la partecipazione alle competizioni del Campionato Under 18 di giocatori nati nel 2006 (appartenenti alla Categoria Under 17); - ritenute quindi fondate le doglianze della Società reclamante, nonostante l'improcedibilità del ricorso, e per contro meritevole di sanzione la condotta della Società reclamata, connotata altresì da scarsa sportività, avendo in distinta inserito una data di nascita del calciatore volutamente alterata; - pronunciando d'ufficio, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera b) C.G.S., questo Giudice DELIBERA - di dichiarare l'improcedibilità del reclamo presentato dalla società APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE, per vizi procedurali (mancato deposito del preannuncio e mancata trasmissione di preannuncio e ricorso alla controparte a mezzo PEC), con conseguente addebito della tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata; - in ogni caso, nel merito, considerato lo schieramento in campo da parte della società ASD CROCETTA CALCIO di un giocatore del 2006, non ammesso a partecipare alle competizioni della Categoria Under 18, di sanzionare detta Società con la perdita della partita, omologando il seguente risultato: APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE - ASD CROCETTA CALCIO ASD 3 - 0; - di comminare l'ammenda di Euro 50,00 alla ASD CROCETTA CALCIO; - di squalificare il dirigente Sig. Stefano Armitano, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 22/04/2022.

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