C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 03/03/2022 – Delibera – • Gara SAN GIORGIO TORINO – BEPPE VIOLA CALCIO

· Gara SAN GIORGIO TORINO - BEPPE VIOLA CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, - letto il reclamo presentato da parte della Società ASD BEPPE VIOLA CALCIO avverso la regolarità della gara disputata in data 20/02/2022 con inizio alle ore 15:00 contro la società USD SAN GIORGIO TORINO, valevole per il Campionato Prima Categoria, Girone D, con il quale la Società reclamante lamenta la irregolarità della partita in ragione dello schieramento in campo da parte degli avversari del giocatore SORBO Francesco, con la maglia n. 7, il quale aveva disputato nello stesso giorno, alle ore 11:15, altra partita tra le medesime Società, valevole per il Campionato Allievi Under 17 Provinciale, girone B, vestendo la maglia n. 8; - osservato che il predetto ricorso è stato regolarmente preannunciato con comunicazione a mezzo PEC inviata in data 21/02/2022 agli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e VdA ed alla controparte, ed è stato depositato nei termini di cui all'art. 67, comma 2, C.G.S. sempre a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 23/02/2022 e trasmesso in pari data alla reclamata; - letta la memoria difensiva della società USD SAN GIORGIO TORINO, regolarmente depositata a mezzo PEC presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e VdA e trasmessa sempre a mezzo PEC alla reclamante in data 24/02/2022, con la quale la predetta Società ammette di aver convocato e schierato in campo il giocatore SORBO Francesco in violazione del divieto di cui all'art. 34, comma 2, NOIF, che stabilisce che "Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno";

- ritenuto pertanto fondato nel merito il ricorso de quo, ma non applicabile la sanzione della perdita della gara a tavolino, posto che l'art. 10, comma 6, lettera c) prevede che la stessa sia inflitta alla Società che viola le disposizioni di cui all'art 34, commi 1 e 3, e non menziona il comma 2; - vista altresì la contestazione della Società reclamata, che nella predetta memoria difensiva lamenta la presenza sulla panchina della ASD BEPPE VIOLA CALCIO in qualità di allenatore del Sig. Caldarella Luigi, avente patentino UEFA C, ed osservato sul punto che anche detta doglianza risulta fondata, in quanto con C.U. n. 1, pubblicato in data1/07/2021 dal C.R. Piemonte e Vda è stato stabilito che: "d3) Campionati di Prima Categoria e di Seconda Categoria: I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di 1 Categoria e di 2 Categoria dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1º Luglio 2018) o "Allenatore dei Dilettanti Regionali- Licenza D", che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio [...]" - considerato che entrambe le condotte siano passibili di sanzione, in quanto entrambe le Società hanno violato, come sopra riconosciuto, le norme organizzative interne e più in generale i principi di lealtà, correttezza e probità espressamente richiamati dall'art. 4 C.G.S. ; - visti gli artt. 4, 8, 9 e 10 C.G.S. nonché l'art. 34 NOIF, e visto altresì quanto stabilito dal C.R. Piemonte e Vda con il proprio C.U. n. 1 dell'1/07/2021 DELIBERA - di accogliere il reclamo presentato dalla ASD BEPPE VIOLA CALCIO; - di accogliere altresì le doglianze mosse dalla USD SAN GIORGIO TORINO; - di comminare ad ambo le Società l'ammenda di Euro 200,00; - di squalificare per una giornata il calciatore Sig. SORBO Francesco; - di inibire il dirigente della USD SAN GIORGIO TORINO Sig. SORGENTE Alberto, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 29/04/2022; - di squalificare l'allenatore della ASD BEPPE VIOLA CALCIO Sig. CALDARELLA Luigi sino all'1/04/2022; - di omologare il risultato ottenuto sul campo: SAN GIORGIO TORINO - BEPPE VIOLA CALCIO 1 – 1

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