C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 03/03/2022 – Delibera – • Gara PEDONA BORGO S.D. – A.C.CUNEO 1905 OLMO
· Gara PEDONA BORGO S.D. - A.C.CUNEO 1905 OLMO
Il Giudice Sportivo Territoriale, - letto il reclamo presentato da parte della Società AC CUNEO 1905 OLMO avverso la regolarità della gara disputata in data 19/02/2022 contro la società AC PEDONA BORGO S.D., valevole per il Torneo Under 16 Regionale, Girone D, correttamente preannunciato in data 20/02/2022 a mezzo PEC inviata al C.R. Piemonte e Valle d'Aosta nonché alla controparte, e depositato sempre a mezzo PEC, presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 22/02/2022 nonché trasmesso in pari data alla AC PEDONA BORGO S.D.; - considerato che, nel merito, la parte reclamante lamenta ripetuti errori di natura tecnica dell'arbitro nel corso della gara, ed in particolare la mancata assegnazione di due punizioni indirette in favore della squadra reclamante (asseritamente al minuto 19 del primo tempo di gioco ed al minuto 28 della ripresa) a seguito di ammonizioni elevate a giocatori della AC PEDONA BORGO S.D. per proteste, con ripresa del gioco in entrambe le circostanze mediante propria rimessa con pallone "scodellato" a metà campo; - letta altresì la memoria integrativa della reclamante, depositata a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. e trasmessa sempre a mezzo PEC alla controparte in data 28/02/2022, con cui la AC CUNEO 1905 OLMO lamenta altresì la mancata refertazione di due sostituzioni per la squadra AC PEDONA BORGO S.D., avvenute a suo dire in un clima caotico e con sovrapposizione momentanea dei giocatori in campo, nonché la presunta ammonizione del giocatore n. 9 della squadra avversaria; - visto il referto di gara, dal quale risulta effettivamente ammonito il calciatore numero 3 della AC PEDONA BORGO S.D. Sig. Revello Daniel per proteste ma non risulta alcun provvedimento a carico del compagno di squadra con la casacca numero 9, Sig. Viale Lorenzo; - sentito, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sig. Francesco Pannace, il Direttore di gara il quale ha confermato quanto indicato nel proprio referto ed ha altresì dichiarato di non aver effettuato alcuna rimessa del pallone a centrocampo, come contestato dalla reclamante ed anzi che in occasione dell'ammonizione del giocatore Sig. Revello Daniel il gioco è ripreso con un calcio di rinvio da parte del portiere dell'AC CUNEO 1905 OLMO; - considerato che le doglianze della reclamante investono presunti errori tecnici dell'arbitro e che, come notorio, questo Giudice non può esprimersi sulle decisioni di natura prettamente tecnica e/o disciplinare del Direttore di gara, a meno che quest'ultimo non segnali nel referto o in un supplemento dello stesso un proprio errore, e che tale errore abbia influito in maniera decisiva sul regolare svolgimento della gara; - evidenziato altresì che, ai fini della propria decisione, questo Giudice deve fare riferimento alle risultanze dei documenti ufficiali, primo tra tutti il referto dell'arbitro; - ritenuto quindi che il reclamo presentato dalla Società AC CUNEO 1905 OLMO verta su materia sottratta al potere valutativo e decisionale di questo Giudice Sportivo; DELIBERA - l'inammissibilità del reclamo presentato dalla società AC CUNEO 1905 OLMO, con conseguente definitivo addebito della tassa di reclamo sul suo conto;
- l'omologazione del risultato conseguito sul campo: AC PEDONA BORGO S.D. - AC CUNEO 1905 OLMO 1-0