C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 70 del 31/03/2022 – Delibera – a) Reclamo proposto da ASD PANCALIERI CASTAGNOLE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 65 del 17.3.2022 in riferimento alla gara ASD CARAGLIO – ASD PANCALIERI CASTAGNOLE disputata il 12.3.2022 – Campionato Under 19 Regionali Girone D

  1. Reclamo proposto da ASD PANCALIERI CASTAGNOLE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 65 del 17.3.2022 in riferimento alla gara ASD CARAGLIO – ASD PANCALIERI CASTAGNOLE disputata il 12.3.2022 - Campionato Under 19 Regionali Girone D

 

L’ASD PANCALIERI CASTAGNOLE ha presentato reclamo avverso le seguenti decisioni assunte dal Giudice Sportivo: 1) squalifica dell’allenatore SAVINO Massimo fino al 15.4.2022, “per condotta gravemente antisportiva, consistita nell’aver chiesto all’arbitro di modificare il referto in ordine ad un’espulsione da questo comminata”; 2) squalifica per due gare effettive inflitta al giocatore FIORIN Andrea “per condotta gravemente antisportiva, avendo danneggiato con ripetuti calci la panchina dello spogliatoio fino a romperla” e conseguente riconoscimento della responsabilità oggettiva della società “per il danno alla panchina dello spogliatoio, causato da un proprio tesserato”; 3) squalifica per tre gare effettive inflitta al giocatore BORGOGNO Ivan “per condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, unita a condotta violenta, consistita nell’aver rivolto minacce nei confronti del medesimo”. La reclamante rileva che non corrisponde a verità che l’allenatore SAVINO Massimo avrebbe richiesto di modificare il referto arbitrale ma si sarebbe limitato a contestare l’eccessività delle espulsioni; il calciatore FIORIN Andrea non avrebbe danneggiato alcunché, come risulterebbe anche da dichiarazione della squadra ospitante; il calciatore BORGOGNO Ivan si sarebbe limitato a contestare l’ingresso nello spogliatoio del direttore di gara senza che ve ne fossero i presupposti. Il Collegio rileva preliminarmente la non impugnabilità delle sanzioni inflitte al giocatore FIORIN Andrea (due gare effettive) ed all’allenatore SAVINO Massimo (squalifica fino al 15.4.2022). Si osserva infatti che l’art. 137, comma 3, lett. a) del C.G.S. dichiara non impugnabili, per i calciatori, i provvedimenti di squalifica “fino a due giornate o a termine fino a quindici giorni”, mentre la lett. b) dello stesso comma dichiara non impugnabili, per tecnici e massaggiatori, i provvedimenti di inibizione e squalifica “fino ad un mese”. In relazione alla sanzione della squalifica per tre gare effettive inflitta al giocatore BORGOGNO Ivan, il Collegio rileva che dal referto arbitrale emerge che, a seguito dell’espulsione del calciatore n. 9, questi “veniva ad urlarmi in faccia < vai a fanculo e torna a casa prima di farti male>”.

La Corte, rilevata l’efficacia privilegiata di cui il referto arbitrale gode quanto alle circostanze di fatto narrate, ritiene che sussista la gravità del comportamento del giocatore BORGOGNO Ivan, in relazione al quale valuta equo ridurre la sanzione inflitta a due gare effettive. Per quanto sopra la Corte DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto in relazione alla squalifica inflitta all’allenatore SAVINO Massimo fino al 15.4.2022 ed in relazione alla squalifica per due gare effettive inflitta al giocatore FIORIN Andrea. ACCOGLIE Il reclamo proposto avverso la squalifica inflitta al giocatore BORGOGNO Ivan rideterminando la sanzione nella squalifica per due gare effettive. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

 

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