C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 70 del 31/03/2022 – Delibera – a) Reclami della società U.S. VILLAR PEROSA CALCIO e degli atleti Apolloni Manuel, Brunati Kristian, Passet Gros Giacomo, Perin Alessandro, Roman Simone, Voghera Marco, Avram Alessandro Daniele, Ene Matteo Gabriel, avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 37 del 03/03/2022 della F.I.G.C. – L.N.D. Delegazione Distrettuale di Pinerolo, in relazione alla gara F.C. ROLETTO VAL NOCE – U.S. VILLAR PEROSA CALCIO disputata in data 19 febbraio 2022, nell’ambito del Campionato Under 15 Provinciali girone A

  1. Reclami della società U.S. VILLAR PEROSA CALCIO e degli atleti Apolloni Manuel, Brunati Kristian, Passet Gros Giacomo, Perin Alessandro, Roman Simone, Voghera Marco, Avram Alessandro Daniele, Ene Matteo Gabriel, avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 37 del 03/03/2022 della F.I.G.C. – L.N.D. Delegazione Distrettuale di Pinerolo, in relazione alla gara F.C. ROLETTO VAL NOCE – U.S. VILLAR PEROSA CALCIO disputata in data 19 febbraio 2022, nell’ambito del Campionato Under 15 Provinciali girone A

 

Con due distinti reclami la società U.S. VILLAR PEROSA CALCIO e gli atleti Apolloni Manuel, Brunati Kristian, Passet Gros Giacomo, Perin Alessandro, Roman Simone, Voghera Marco, Avram Alessandro Daniele, Ene Matteo Gabriel ricorrono avverso la decisione del Giudice Sportivo che infliggeva a ciascuno di essi la squalifica fino al 2 marzo 2024 per condotta violenta nei confronti del direttore di gara. La sostanziale analogia delle doglianze, nonché l’unicità dell’evento all’origine delle squalifiche, rende opportuna la riunione delle impugnazioni. Con reclamo inoltrato a mezzo pec, in data 8/03/2022, regolarmente preannunciato in data 4/03/2022, la società U.S. VILLAR PEROSA CALCIO chiedeva l’annullamento delle sanzioni comminate ai giocatori Apolloni, Brunati, Ene, Passet Gros, Perin e Roman poiché non vi sarebbe la prova del loro coinvolgimento in ordine ai comportamenti violenti posti in essere nei confronti del direttore di gara; in subordine, la società chiede la riduzione proporzionale delle sanzioni comminate ai predetti giocatori, atteso che si sarebbero limitati a circondare l’arbitro al termine dell’incontro. A sostegno di tali richieste, la reclamante evidenzia che il direttore di gara non era stato in grado di individuare nominalmente gli autori dell’increscioso fatto violento verificatosi al termine della partita. L’Organo Giudicante aveva pertanto invitato la società a comunicare i nominativi dei responsabili materiali del fatto e la società, in data 23 febbraio 2022, faceva pervenire all’ufficio del Giudice Sportivo una comunicazione del presidente con la quale si scusava per l’accaduto e indicava quale responsabile del gesto il sig. Voghera Marco, che risultava già destinatario di un provvedimento di sospensione dall’attività sportiva emesso dalla società. In data 26 febbraio 2022, a seguito di approfondimenti, la società U.S. Villar Perosa inviava al Giudice Sportivo una nuova missiva dalla quale emergeva che erano stati individuati ulteriori quattro responsabili dell’aggressione all’arbitro: Avram, Ene, Passet Gros e Brunati. Si confermava tuttavia che l’autore del gesto violento sarebbe stato il solo Voghera, mentre gli altri si sarebbero limitati ad accerchiare l’arbitro, mentre il giocatore Avram “potrebbe aver colpito il direttore di gara”. Una dichiarazione piuttosto curiosa che si presta a molteplici interpretazioni e facili equivoci.

Infine, in data 28 febbraio 2022, la società faceva pervenire un’ulteriore missiva al Giudice Sportivo con la quale si integrava l’elenco dei giocatori coinvolti con i nominativi di Apolloni, Perin e Roman, tuttavia, si chiariva che tra i giocatori indicati il solo Voghera aveva ammesso di aver colpito l’arbitro mentre Avram, ritenuto da alcuni compagni responsabile di gesti violenti, negava ogni addebito. La reclamante sottolineava il proprio comportamento collaborativo ai fini dell’individuazione dei giocatori responsabili dell’aggressione, sebbene cercava di ridimensionare l’increscioso evento, il quale, a parere della reclamante, si presentava come la “classica dinamica di un gruppo di calciatori che circondano l’arbitro per contestarne l’operato o anche solo per allontanare i compagni”, senza peraltro commettere alcun gesto violento. Con reclamo inoltrato a mezzo pec, in data 11/03/2022, regolarmente preannunciato in data 4/03/2022, gli atleti squalificati impugnavano - tramite avvocato nominato dai rispettivi genitori - il provvedimento di squalifica poiché, dai documenti ufficiali, emergerebbe “la totale assenza di certezza dei fatti come illustrati”. In primo luogo i reclamanti enunciano una serie di presunti errori tecnici non oggetto di impugnazione, per quanto consta a questa Corte, e comunque non tali da giustificare il deprecabile gesto nei confronti del direttore di gara. Altrettanto irrilevante l’allusione dei reclamanti rispetto all’omessa refertazione di una vivace protesta dei giocatori avversari nei confronti del direttore di gara, il quale avrebbe pronunciato la frase “giù le mani, giù le mani, non potete toccarmi”. Episodio verificatosi nel corso della partita, ovvero in un momento antecedente a quello che ha determinato le squalifiche impugnate. Nel corpo dell’articolato reclamo emerge il sostanziale ridimensionamento del fatto, il quale viene descritto come un atteggiamento di protesta nei confronti del direttore di gara che non avrebbe concesso alcun minuto di recupero. A tal proposito, nel segnalare l’illogicità del referto arbitrale, la reclamante si interroga sul perché, a fronte di quanto dichiarato dal direttore di gara, quest’ultimo non è caduto per terra a seguito dell’aggressione, non ha urlato per difendersi, non ha chiesto aiuto, e le conseguenze fisiche del pestaggio ricevuto non risultavano visibili agli spettatori presenti. Domande fondate solo se decontestualizzate dal luogo in cui si sono verificati i fatti così come descritti dal direttore di gara, il quale, è doveroso sottolinearlo, ha redatto un referto assolutamente credibile, in quanto ha preferito non ipotizzare alcuna singola responsabilità, trattandosi di un’aggressione avvenuta - alle spalle - da un numero significativo di giocatori riconducibili alla società Villar Perosa. Rispetto alle lesioni denunciate dal direttore di gara, i reclamanti pongono in dubbio la veridicità della documentazione medica, in quanto: a) mancherebbe la prova del nesso causale tra i colpi genericamente indicati e gli accertamenti eseguiti presso l’ospedale; b) mancherebbe la prova che l’algia al rachide cervicale sia stata accertata con esame diagnostico strumentale; c) i documenti sanitari acquisiti, redatti successivamente alla data dell’aggressione, provengono da soggetti o da strutture private e quindi privi di “valore probatorio privilegiato”. Il ricorso prosegue ribadendo che l’unico responsabile del gesto violento (peraltro commesso involontariamente) sarebbe stato il sig. Voghera Marco, il quale ha fin da subito ammesso le proprie responsabilità, mentre per quanto concerne gli altri giocatori sarebbero stati coinvolti in virtù dell’errata percezione dell’accaduto da parte del direttore di gara, atteso che i medesimi, senza alcuna intenzionalità lesiva, si sarebbero limitati a protestare per la mancata concessione del recupero. Infine, al netto della contrarietà manifestata rispetto alle modalità investigative adottate dalla società per l’individuazione dei responsabili, il ricorso offre una puntuale descrizione delle singole condotte dei ricorrenti, i quali sarebbero sostanzialmente (a vario titolo) tutti estranei all’episodio descritto dall’arbitro, ad eccezione del solo Voghera Marco. Il ricorso si conclude con la richiesta di annullamento di tutte le squalifiche in ragione dell’assenza di prova e, in subordine, nella riduzione delle squalifiche nella misura che sarà ritenuta equa e giusta, anche a seguito della concessione delle circostanze attenuanti in ragione dell’assenza di precedenti sanzioni disciplinari. All’udienza del 25 marzo 2022, avanti a Codesta Corte Sportiva di Appello, il presidente della società reclamante, sig. Milan Claudio, dichiarava di vergognarsi di essere il presidente di una società destinataria di simili squalifiche che, in ogni caso, riteneva eccessive in quanto si tratta di ragazzi educati che non hanno mai commesso gesti simili.

Il Presidente aggiungeva altresì di aver erroneamente indicato il nominativo di Roman Simone, soggetto assolutamente estraneo ai fatti. • Il sig. Long Ivan, dirigente accompagnatore, confermava l’estraneità ai fatti del giocatore Roman Simone ed evidenziava come l’unico autore del gesto risultava Voghera Marco. Aggiungeva che le indagini “interne” non risultavano in alcun modo verbalizzate e, in ogni caso, non ha condiviso la scelta della Società di indicare, in assenza di prova certa, i nominativi di soggetti coinvolti, oltre a quello di Voghera Marco. • Il giocatore Avram Alessandro negava l’addebito evidenziando come non si sarebbe nemmeno avvicinato all’arbitro al termine della partita, in quanto si era fermato a discutere animatamente con un avversario. • Il giocatore Brunati Kristian confermava che il compagno Avram era distante rispetto all’arbitro e, per quanto riguarda la sua posizione, si sarebbe avvicinato all’arbitro solo per invitare i suoi compagni, in particolare Perin, a raggiungere lo spogliatoio, all’interno del quale vi era Passet Gros, che pertanto era estraneo agli eventi. Infine, dichiarava che quanto riferito ai dirigenti i giorni seguenti al fatto era differente rispetto a quanto dichiarato nella missiva della società indirizzata all’Organo Giudicante. • Il giocatore Passet Gros Giacomo dichiarava di aver notato il compagno Avram distante dall’arbitro che discuteva con un avversario. • Il giocatore Perin Alessandro ribadiva che Avram non era vicino all’arbitro e, peraltro, non avrebbe nemmeno visto il compagno Voghera sferrare la spinta all’arbitro. • Il giocatore Ene Matteo dichiarava che Avram era stato colpito da un avversario e che pertanto era distante dall’arbitro. • Il giocatore Voghera Marco, in primo luogo, confermava che il compagno Avram non partecipò nemmeno alla protesta nei confronti dell’arbitro. In secondo luogo, confermava di essere l’unico autore del gesto violento nei confronti dell’arbitro, descritto come una spinta con poca forza e senza alcun intento lesivo, sferrata mentre l’arbitro stava indietreggiando. Si scusava nuovamente per l’accaduto e si rammaricava per non aver saputo contenere la propria rabbia. Gli unici elementi certi che emergono dall’istruttoria sono: 1) il contenuto del referto arbitrale che costituisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione della gara; 2) l’atteggiamento collaborativo del presidente della società Villar Perosa; 3) l’estraneità ai fatti del giocatore Roman Simone. Rispetto all’esclusione di responsabilità del giocatore Roman Simone si evidenzia che lo stesso Presidente della società che lo aveva, in un primo momento, indicato come uno dei soggetti responsabili, in sede di udienza, ha precisato – credibilmente - che si trattava di un errore. La circostanza è stata confermata sia dall’interessato in corso di audizione, sia da tutti i compagni di squadra. Pertanto, sul punto si ritiene che ci sia certezza in ordine all’estraneità del giocatore rispetto ai fatti violenti e che pertanto il medesimo debba essere prosciolto da ogni accusa. In relazione, invece, alle singole responsabilità per la violazione contestata non si può che prendere atto dell’impossibilità di delineare con certezza le condotte individuali poste in essere dagli atleti, anche in ragione del contegno tutt’altro che collaborativo tenuto durante l’istruttoria dai giocatori, i quali si sono limitati a negare ogni addebito e ridimensionare il fatto attribuendone la paternità esclusiva al giocatore Voghera Marco. Ora, tralasciando ogni valutazione etica in merito all’atteggiamento dei predetti giocatori, sebbene trattandosi di procedimento sportivo ogni condotta dovrebbe ispirarsi a valori di correttezza e lealtà, il materiale probatorio consente in ogni caso di ritenere il comportamento degli atleti oggetto di squalifica meritevole di sanzione, sebbene con le precisazioni che seguono. Ad eccezione di Voghera Marco, gli altri giocatori hanno posto in essere condotte irriguardose nei confronti dell’ufficiale di gara. Infatti, come emerso nel corso dell’audizione, e come peraltro ammesso nel corpo del reclamo, si sarebbero determinati ad una serie di vivaci proteste al termine dell’incontro nei confronti del direttore di gara per la mancata concessione del recupero, nonostante l’arbitro apparisse in evidente stato confusionale all’esito di una partita caratterizzata da molteplici episodi oggetto di protesta.

Al riguardo si richiama il contenuto del referto arbitrale che dà atto di un comportamento ineducato anche da parte dei dirigenti della squadra Villar Perosa, i quali, durante la partita sferravano calci e pugni nella panchina mantenendo un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro. Così come la tifoseria del Villar Perosa la quale dava luogo a continue proteste con epiteti nei confronti del direttore di gara. Al termine della partita, infine, mentre l’arbitro si accingeva a raggiungere lo spogliatoio veniva aggredito alle spalle di sorpresa da un gruppo di persone … Appartenenti alla società del Villar Perosa che lo aggredivano con violenza, dando spintoni e colpendolo ripetutamente con calci e pugni su tutte le zone del corpo. L’aggressione non aveva conseguenze ulteriori grazie al successivo intervento dei dirigenti del Roletto, i quali si preoccupavano altresì di scortare il direttore di gara sino all’autovettura. È evidente che il clima che si era ingenerato all’interno del terreno di gioco e sugli spalti rendeva particolarmente vulnerabile il direttore di gara, già bersaglio di insulti nel corso della partita, e che pertanto la protesta si presentava come un atto inutile e dannoso nei confronti di quest’ultimo. Ciò posto, in assenza di certezza in ordine al coinvolgimento dei predetti atleti all’azione violenta nei confronti dell’arbitro, il gesto di plateale protesta può essere considerato una condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara, sanzionata dall’art. 36 C.G.S. Pertanto, considerato l’atteggiamento collaborativo della società e che trattasi di atleti giovani - il cui processo di maturazione è ancora in evoluzione – è possibile rideterminare la squalifica sino al 31 maggio 2022. Anche per quanto concerne la posizione del giocatore Voghera Marco questa Corte ritiene opportuno valorizzare il comportamento, sicuramente collaborativo, tenuto dalla società ma soprattutto dall’interessato, il quale ha altresì dimostrato resipiscenza rispetto al gesto e consapevolezza rispetto alla propria incapacità di gestire la rabbia in taluni momenti. Per tali ragioni il giocatore appare meritevole della concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 13, lett. e), C.G.S. nonché delle circostanze attenuanti generiche, le quali consentono di ridurre la sanzione comminata dal giudice sportivo nella squalifica sino al 2 marzo 2023. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in parziale accoglimento dei reclami: - annulla la squalifica inflitta al giocatore Roman Simone; - riduce la squalifica inflitta ai giocatori Apolloni Manuel, Avram Alessandro, Brunati Kristian, Ene Matteo, Passet Gros Giacomo e Perin Alessandro, sino al 31 maggio 2022; - riduce la squalifica inflitta al giocatore Voghera Marco sino al 2 marzo 2023. In conseguenza del parziale accoglimento dei ricorsi si dispone la restituzione dei contributi di reclamo agli aventi diritto.

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