F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0073/CFA pubblicata il 01 Aprile 2022 (motivazioni) Procuratore Federale/Calcio Catania S.p.A.

Decisione/0073/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0091/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Claudio Franchini – Componente

Marco Lipari – Componente

Carlo Saltelli - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0091/CFA/2021-2022 proposto in data 25 febbraio 2022 dal Procuratore Federale della FIGC,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare n. 100/TFN-SD del 18 febbraio 2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 24 marzo 2022, il Pres. Carlo Saltelli e uditi per la reclamante Procura Federale il dott. Scarpa e per la Curatela Fallimentare del Calcio Catania S.p.A l’Avv. Ilardo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura Federale della F.I.G.C., all’esito dell’apposita attività d’indagine, con provvedimento prot. 4048/289pf21-22/GC/gb del 6 dicembre 2021, dato atto che il sig. Le Mura Nicola, Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società Calcio Catania S.p.a., aveva formulato una proposta di accordo ex art. 126 del C.G.S., sulla quale la Procura Federale aveva prestato il consenso, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – la Società Calcio Catania S.p.a. per rispondere:

- a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal Sig. Le Mura Nicola, suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore all’epoca dei fatti;

- a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85 delle N.O.I.F. lett. C), paragrafo IV; per il mancato pagamento entro il termine del 18 ottobre 2021, degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2021 dovuti ai tesserati, nonché degli emolumenti relativi alle mensilità di giugno 2021 dovuti a diversi i tesserati.

2. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dopo aver disposto il rinvio dell’udienza di trattazione del 21 dicembre 2021 (per legittimo impedimento del difensore del Calcio Catania S.p.A.) e di quella del 27 gennaio 2022 (per l’intervenuto fallimento della società Catania Calcio S.p.A., la cui curatela fallimentare è stata autorizzata dal giudice fallimentare all’esercizio provvisorio per continuare a disputare regolarmente il campionato di competenza, e per la necessità di consentire la eventuale costituzione in giudizio dei curatori fallimentari nominati), con la decisione segnata in epigrafe, all’esito del dibattimento e viste le richieste della parti:

- ha innanzitutto escluso che l’intervenuto fallimento della società Calcio Catania S.p.A. avesse potuto determinare l’estinzione del procedimento disciplinare, non potendosi ipotizzare alcuna censura tra la responsabilità disciplinare della società fallita, fondata sui comportamenti materiali dei suoi dirigenti, e quella della subentrata curatela fallimentare, tanto più che quest’ultima era stata autorizzata dal giudice fallimentare a continuare a disputare regolarmente il campionato di competenza;

- ha poi ritenuto fondate e provate le incolpazioni indicate nell’atto di deferimento sia quanto al mancato tempestivo pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativamente al mese di agosto 2021, sia quanto al mancato pagamento per alcuni tesserati delle mensilità di giugno 2021, osservando, con riferimento a tale specifica condotta omissiva, che il relativo accertamento non costituiva duplicazione, dal punto di vista precettivo e sanzionatorio, della precedente decisione n. 69/TFNSD dl 7 dicembre 2021 (riferita al solo mancato pagamento delle spettanze dovute ai tesserati entro il 2 agosto 2021, laddove la nuova condotta commissiva contestata riguardava il perdurare anche al 18 ottobre 2021 di quel mancato pagamento ancorché nei confronti solo di alcuni tesserati);

- quanto infine alla sanzione, tenuto conto che: - per le violazioni contestate ed accertate (sia pure, nel caso di specie, parzialmente) la società rispondeva a titolo di responsabilità propria; - l’art. 33, comma 3, CGS prevedeva la sanzione di “almeno due punti di penalizzazione”; - i due bimestri oggetto di procedimento disciplinare (maggio/giugno e luglio/agosto 2021) erano stati entrambi adempiuti per una delle due mensilità interessate (maggio nel primo; luglio nel secondo); - non era possibile equiparare quoad poenam due fattispecie, in una delle quali l’inadempimento era pieno (il bimestre-i due bimestri), mentre nell’altra era limitato ad un mese (giugno-agosto); - una mensilità per entrambi i bimestri contestati era stata tempestivamente corrisposta; tutto ciò considerato irrogava due punti di penalizzazione complessivi, pari ad un punto per ciascun bimestre contestato, essendo stato tempestivamente adempiuto il pagamento di un mese per ciascun bimestre contestato.

3. Con atto notificato via pec il 25 febbraio 2022 il Procuratore Federale ha proposto reclamo (numero 0091/CFA/2021-2022) avverso la predetta decisione, chiedendone la riforma in parte qua, relativamente cioè al profilo sanzionatorio, alla stregua di un unico motivo di gravame rubricato “Erroneità e falsa applicazione della normativa federale in materia di controllo delle società professionistiche sui pagamenti periodici degli emolumenti dovuti ai propri tesserati. Erronea applicazione dell’art. 33, comma 3 C.G.S., con riferimento a quanto previsto dall’art. 85 delle N.O.I.F.".

In sostanza, precisato di non dover impugnare la decisione con riferimento all’accertamento, in punto di fatto, del tempestivo adempimento del pagamento, a mezzo bonifico bancario, degli emolumenti relativi al mese di luglio 2021, non incidendo tale statuizione sulla corretta interpretazione ed applicazione della normativa federale di riferimento in materia di controlli periodici delle società professionistiche sui pagamenti degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, il Procuratore Federale ha nondimeno lamentato che il Tribunale Federale Nazionale, pur avendo correttamente accertato il mancato adempimento di cui all’art. 33, comma 3 del C.G.S. (primo bimestre) ed il permanere del mancato pagamento relativo agli emolumenti di giugno 2021 ed aver altrettanto correttamente affermato che quest’ultima violazione era autonoma rispetto alla prima, dando così atto della ontologica autonomia tra gli addebiti in questione, avrebbe poi inopinatamente e contraddittoriamente concluso nel senso che, trattandosi del mancato adempimento di un solo mese del primo bimestre (agosto) e di un solo mese del bimestre precedente (giugno), l’applicazione letterale della normativa di riferimento avrebbe reso irragionevole ed illegittima “… la sanzione e, a monte, la norma sanzionatoria”, irrogando la sanzione di soli due punti di penalizzazione, inferiore rispetto al minimo edittale previsto (di 4 punti di penalizzazione) e richiesto dalla stessa Procura Federale.

In definitiva, secondo il Procuratore Federale, le stesse considerazioni poste dal Tribunale Federale a fondamento dell’accertata responsabilità della società incolpata ed il chiaro tenore letterale dell’art. 33, comma 3, CGS, escluderebbero in radice la possibilità di applicare nel caso di specie una sanzione inferiore al minimo edittale. Richiamate al riguardo alcune decisioni dello stesso Tribunale Federale (decisione n. 55-2018/19 del 4 aprile 2019 e n. 49-2018/19 del 28 febbraio 2019) e della Corte Federale d’Appello (SS.UU., dec. n.88/2019-2020 e n. 89/2019-2020 del 13 luglio 2020), la reclamante Procura Federale ha concluso chiedendo la conferma della responsabilità della società deferita per gli addebiti contestati e l’irrogazione della sanzione di 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva, come richiesto nel corso del giudizio di prime cure innanzi al Tribunale Federale Nazionale, ovvero di quella ritenuta di giustizia.

4. La Curatela Fallimentare del Calcio Catania S.p.A. con atto notificato via pec il 25 febbraio 2022, nel costituirsi in giudizio per resistere al reclamo della Procura Federale, di cui ha dedotto l’infondatezza, chiedendone il rigetto, ha spiegato anche reclamo incidentale, lamentando:

1) “Violazione e/o falsa applicazione art. 33, comma 4 (rectius, comma 3, lett. a), C.G.S.”: tale norma contemplerebbe una fattispecie complessa, ma unitaria, che darebbe luogo ad una sola violazione (mancato pagamento del primo bimestre e di quelli precedenti, come del resto si ricaverebbe anche dalla lettura comparata e sistematica delle altre fattispecie previste dallo stesso articolo 3, comma 3), così che anche la sanzione edittale prevista riguarderebbe una sola violazione; avrebbe pertanto errato il Tribunale Federale Nazionale a ritenere sussistenti due violazioni, la prima riferita al mancato pagamento del primo bimestre, la seconda al permanere di un residuo mancato pagamento del bimestre precedente;

2) “Falsa applicazione art. 16 C.G.S. e del principio del ne bis in idem”: il Tribunale Federale Nazionale non avrebbe tenuto conto che per il mancato pagamento alla data del 2 agosto 2021 della mensilità di giugno 2021 (mancato pagamento che per alcuni tesserati era risultato permanere anche alla data del 18 ottobre 2021) la società Calcio Catania S.p.A. era già stata sanzionata ed il permanere di tale omesso pagamento anche alla data del 18 ottobre 2021 non era stato determinato da un fatto nuovo, ma dalla stessa situazione di insolvenza che aveva generato la originaria omissione (al 2 agosto 2021); il giudice di primo grado avrebbe pertanto dovuto applicare il vincolo di continuazione tra le due condotte (omissive), mitigando ulteriormente la sanzione irrogata o addirittura escludere l’applicazione dell’ulteriore sanzione (per la stessa omissione) in virtù del principio del ne bis in idem;

3) “Violazione art. 13, comma 1, lett. c), e comma 2, C.G.S.”: il Tribunale Federale avrebbe omesso di applicare la circostanza attenuante tipica (di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), aver l’incolpato “c) “aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio”), ogni pendenza essendo stata saldata alla data del 16 dicembre 2021, prima della celebrazione del giudizio di primo grado, laddove dalla attenta lettura della decisione impugnata risultava essere stata applicata, implicitamente, ma univocamente, la circostanza atipica, di cui al comma 2 del predetto articolo 13 C.G.S., secondo  per cui “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, così pervenendo al dimezzamento della sanzione edittale;

4) “Violazione e/o falsa applicazione art. 33 C.G.S.”, giacché, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale Federale Nazionale, le omissioni contestate alla Società Catania Calcio S.p.A. sarebbero state imputabili, sotto il profilo cronologico e soggettivo, esclusivamente a quest’ultima e non avrebbero potuto essere in alcun modo essere considerate passate, dopo il fallimento della predetta società, alla Curatela Fallimentare; ciò avrebbe dovuto comportare la declaratoria di estinzione del procedimento, come del resto statuito dalla decisione della Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite con decisione del 26 gennaio 2010, le cui puntuali e convincenti conclusioni, puntualmente richiamate, sarebbero state inopinatamente disattese dal Tribunale Federale Nazionale con motivazione approssimativa, lacunosa e non convincente. Secondo la curatela reclamante nel senso della fondatezza del motivo in questione e cioè dell’impossibilità di ascrivere qualsiasi responsabilità alla subentrata curatela fallimentare si sarebbe da ultimo espressa anche la Corte di Cassazione, Sez. I civile, con la sentenza n. 14527 del 9 luglio 2020.

La Curatela Fallimentare ha quindi chiesto che, in accoglimento del reclamo incidentale e a definizione del procedimento:

a) sia dichiarato il non luogo a provvedere sulle richieste sanzionatorie della Procura Federale, azzerando ed annullando la penalizzazione di due punti in atto inflitta;

b) in subordine, sia irrogata la sanzione minima di un punto di penalizzazione per le violazioni contestate;

c) in ulteriore subordine ed anche in rigetto del reclamo proposto dalla Procura Federale, non siano applicati ulteriori punti di penalizzazione, rispetto ai due inflitti dal Tribunale Federale Nazionale.

5. Con memoria del 17 marzo 2022 la Curatela Fallimentare ha depositato memoria difensiva con la quale, dopo aver emendato il proprio precedente atto di costituzione con reclamo incidentale di alcuni errori materiali, ha ribadito le tesi difensive già esposte.

6. All’udienza, tenutasi in videoconferenza, del 24 marzo 2022, sono comparsi per la Procura Federale il dott. Scarpa e per la Curatela Fallimentare del Calcio Catania S.p.A. l’avv. Ilardo, i quali si sono riportati ai propri atti, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

7. Dopo la discussione il reclamo è stato trattenuto per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

8. La Corte ritiene innanzitutto di dover verificare d’ufficio l’ammissibilità e la ricevibilità del reclamo (principale) della Procura Federale (notificato via pec al difensore della Curatela Fallimentare del Catania Calcio S.p.A. alle ore 18:49 del 25 febbraio 2002, alla Corte Federale d’Appello alle 18: 53 del 25 febbraio 2022 e depositato presso la Segreteria della Corte Federale d’Appello alle ore 19:00 del 25 febbraio 2022) e di quello incidentale della Curatela Fallimentare del Catania Calcio S.p.A. (notificato via pec alla Procura Federale il 25 febbraio 2022 alle ore 23:34 e depositato presso la segreteria della Corte Federale il 28 febbraio 2022 alle ore 12:29).

8.1. L’art. 101, comma 2, del CGS stabilisce che “Il reclamo deve essere depositato….amezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare”.

Rispetto a tale previsione deve stabilirsi se, al fine di contemperare il principio del diritto di azione (del reclamante) con quello di difesa (della parte reclamata), sia tempestivo l’atto di reclamo che, come nella specie quello proposto dalla Procura Federale, sia stato notificato alla controparte e depositato presso la segreteria del giudice adito nella tarda serata dell’ultimo giorno: infatti, se in una simile situazione la parte reclamante ha utilizzato tutto il tempo a sua disposizione, la parte reclamata potrebbe astrattamente essere pregiudicata dal minor tempo disponibile per esercitare a sua volta il potere di controimpugnazione o di difesa.

8.2. Ciò posto, occorre osservare che l’art. 155 c.p.c. (che disciplinando il computo dei termini può certamente considerarsi un principio generale del giusto processo, cui rinvia espressamente l’art. 44, comma 1, CGS) stabilisce, al primo comma, che “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziale” e, al secondo comma, che “per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune”.

In mancanza di una disciplina specifica del processo sportivo o sull’orario di apertura degli uffici della Corte Federale d’Appello ed in coerenza del resto con la previsione che il reclamo deve essere notificato e depositato a mezzo di posta elettronica (che costituisce all’evidenza uno strumento per un verso di facilitazione all’accesso dell’esercizio del diritto di azione/difesa e per altro di semplificazione dell’attività introduttiva del processo sportivo) non vi è motivo per limitare temporalmente, nell’ultimo giorno utile per la proposizione del reclamo, l’esercizio di tale potere entro un determinato orario.

Il principio di informalità cui è improntato il processo sportivo e lo stesso pieno esercizio del diritto di azione milita per ritenere che il termine per la rituale proposizione del reclamo scada alle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile (in tal senso, sia pur con riferimento alla previsione dell’art. 147 c.p.c., la Corte di Cassazione, sez. I civ., 18 gennaio 2022, n. 1383,  ha affermato l’applicabilità in tema di tempo della notificazione telematica della regola generale in forza della quale i termini per le impugnazioni sono stabiliti a mesi o a giorni sicché la loro scadenza va fissata alle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile).

Né in ogni caso ciò limita o rende impossibile l’esercizio del diritto di difesa della controparte, dal momento che  quest’ultima, qualora abbia un interesse immediato ed autonomo all’impugnazione della stessa decisione, può procedere alla proposizione di un proprio reclamo principale, che sarà considerato incidentale, se cronologicamente successivo a quello dell’altra parte reclamante; ferma restando la facoltà di proporre mere difese, o direttamente nell’udienza di discussione o a mezzo di apposite memorie da depositare fino a tre giorni prima dell’udienza di discussione (art. 103, comma 1, CGS).

Alla stregua di tali considerazioni il reclamo (principale) del Procuratore Federale è ammissibile.

8.3. Il reclamo incidentale proposto dalla Curatela Fallimentare della società Catania Calcio S.p.a., indipendentemente da ogni considerazione sulla sua ammissibilità, è invece irricevibile.

E’ sufficiente sul punto rilevare che il già citato articolo 101, comma 2, CGS stabilisce che nel termine perentorio di sette giorni (dalla pubblicazione o dalla comunicazione che si intende impugnare) “il reclamo deve essere depositato….a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Federale di appello e trasmesso alla controparte…”.

Nel caso di specie, tuttavia, il reclamo incidentale della Curatela Fallimentare, ancorché notificato con posta elettronica certificata alla Procura Federale in tempo utile, cioè il 25 febbraio 2022 alle ore 23:34, è stato depositato presso la segreteria della Corte Federale solo il 28 febbraio 2022 alle ore 12:29: non risulta pertanto rispettata la previsione richiamata che non ammette la scissione tra notifica dell’atto (alla controparte) e deposito dello stesso (presso la segreteria del giudice adito), in coerenza con i principi di informalità nonché di semplificazione e speditezza, che informano il processo sportivo e che non consentono neppure di riconoscere l’errore scusabile, tanto più che nel caso di specie non può neppure riconoscersi che l’irricevibilità sia dovuta a causa non imputabile alla parte, chiara ed inequivoca essendo la previsione normativa dell’art. 101, comma 2, CGS.

Alla declaratoria di irricevibilità consegue che non possono essere esaminati i motivi di gravame incidentali spiegati nei confronti della decisione impugnata e tesi ad ottenerne la sua riforma nei sensi indicati nelle conclusioni.

Ciò peraltro non impedisce al Collegio di tener conto dei contenuti di quell’atto (di reclamo incidentale) nella parte in cui costituisca espressione di mera attività difensiva e quindi come semplice memoria difensiva, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici.

8.4. Essendo stata rilevata d’ufficio la questione di irricevibilità del reclamo incidentale, la Corte ritiene doveroso precisare che, indipendentemente da ogni questione circa l’applicabilità anche al processo sportivo (in forza del rinvio ai principi del giusto processo di cui all’art. 44, comma 1, CGS) dell’obbligo del giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevabili d’ufficio al fine di evitare le c.d. decisioni a sorpresa, tale obbligo non sussiste per le questioni di rito, quale è quella in questione, che attengono alla stessa instaurazione del rapporto processuale e che appartengono alla cognizione esclusiva del giudice (in tal senso Cass. Civ., sez. III, 21 luglio 2016, n. 15019, secondo cui il divieto di decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda la cui violazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, senza che ciò possa integrare una violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, il quale, anche nella giurisprudenza della Corte Europea, ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, con un minimo di diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi).

9. Passando all’esame del reclamo (principale) proposto dal Procuratore Federale si osserva quanto segue.

9.1. In punto di fatto non è contestato che la società Calcio Catania S.p.A. alla data del 18 ottobre 2021 (data di scadenza dell’obbligo di pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per il primo bimestre [1° luglio – 31 agosto] e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, ex art. 85, lett. C, par. IV, N.O.I.F.) non aveva ancora corrisposto ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori la mensilità di agosto 2021 del bimestre considerato (avendo provveduto con appositi bonifici ordinati proprio in data 18 ottobre al pagamento della mensilità di luglio 2021) ed era ancora debitrice della mensilità di giugno solo relativamente ad alcuni tesserati, dipendenti e collaboratori.

La Curatela Fallimentare della società Calcio Catania S.p.a. nelle proprie difese ha aggiunto che tutte le predette pendenze (mensilità di agosto 2021 e residuo della mensilità di giugno 2021) sono state interamente soddisfatte alla data del 16 dicembre (prima cioè dell’udienza di discussione del deferimento innanzi al Tribunale Federale Nazione): si tratta di una circostanza sostanzialmente non contestata, ma alla quale le parti ricollegano conseguenze diametralmente opposto (di estinzione della pretesta sanzionatoria o quanto meno una significativa ulteriore riduzione della sanzione, la difesa della curatela; la sostanziale irrilevanza ai fini della responsabilità della società e della relativa sanzione, la Procura Federale).

E’ ugualmente non contestato che per il mancato tempestivo pagamento nel termine stabilito (2 agosto 2021) degli emolumenti di giugno 2021 la società Calcio Catania S.p.a. era stata sanzionata con due punti di penalizzazione, giusta decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 69/TFNSD-2021-2022 del 7 dicembre 2021.

9.2. La questione controversa concerne la esatta interpretazione della disposizione della lettera a) del comma 3 dell’art. 33 CGS (rubricato “Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di fine carriera”), secondo cui “3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali.  In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica” ed in particolare se il fatto disciplinarmente rilevante sia unico (mancato pagamento degli emolumenti relativi al primo bimestre e di quelli precedenti, ove non assolti prima) ovvero se la fattispecie astratta ivi prevista contempli due autonomi fatti disciplinarmente rilevanti (con conseguente autonoma e reciproca indipendenza del mancato pagamento degli emolumenti del primo bimestre e permanenza dell’omesso pagamento degli emolumenti dei bimestri precedenti). Il che produce effetti sulla sanzione irrogabile: se unica è la fattispecie astratta contemplata e conseguentemente violata, anche la sanzione è unica (almeno due punti di penalizzazione); se la fattispecie astratta contempla due fatti autonomi e sono accertate effettivamente due violazioni, anche le sanzioni devono essere due e la misura minima è di almeno quattro punti.

Quest’ultima in definitiva è la tesi della Procura ed è alla base del reclamo, con cui si contesta – come indicato nella esposizione in fatto – che il giudicante, pur avendo riconosciuto e accertato la violazione da parte della società Calcio Catania S.p.a. delle due fattispecie previste dalla predetta lettera a) dell’art. 33 CGS, avrebbe poi contraddittoriamente inflitto la sanzione di soli due punti di penalizzazione, laddove la sanzione minima sarebbe stata di quattro punti.

9.3. Ciò posto, deve osservarsi che, sebbene in astratto la norma in questione non sia del tutto chiara ed inequivoca (prestandosi a prevedere astrattamente e punire conseguentemente le seguenti plausibili ipotesi: il solo mancato pagamento alla data stabilita del primo bimestre; il solo mancato pagamento alla data stabilita degli emolumenti precedenti al primo bimestre; il mancato pagamento del primo bimestre e degli emolumenti dei bimestri precedenti ancora non pagati, considerati come due autonomi fatti rilevanti; il mancato pagamento del primo bimestre e degli emolumenti dei bimestri precedenti ancora non pagati, considerati come un unico fatto disciplinarmente rilevante), purtuttavia non vi è ragione di discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che ha sempre riconosciuto che il permanere, al momento della scadenza del termine per il pagamento di un determinato bimestre, del mancato pagamento degli emolumenti relativi a bimestri precedenti costituisce un fatto autonomo e diverso dal mancato pagamento del bimestre attuale.

Del resto, una simile interpretazione della norma - nel senso cioè di ritenere che la stessa prevede due diverse e autonome fattispecie disciplinarmente rilevanti - non solo, su di un piano generale, è coerente con i generali principi di lealtà e probità sportiva che presidiano l’ordinamento sportivo e sottrae ragionevolmente all’arbitrio delle parti di lasciare discrezionalmente inadempiute alcune scadenze debitorie (e ciò fin da Corte di Giustizia Federale, n. 287/CGE/2010-2011; nello stesso senso, ex multis, Corte federale d’appello, sez. II, n. 10/CFA/2018-2019 e n. 114/CFA/2018-2019), ma, in particolare, ha lo scopo di rendere efficace, adeguato nonché credibile il delicato sistema dei controlli sulla gestione economica finanziaria delle società professionista.

Di conseguenza, diversamente da quanto eccepito dalla difesa della Curatela Fallimentare della società Calcio Catania S.p.a., non può in alcun caso eccepirsi l’inammissibilità e/o l’infondatezza della pretesa sanzionatoria della Procura Federale per una presunta violazione del ne bis idem in relazione al fatto che per il mancato pagamento degli emolumenti di giugno 2021 la società era stata già sanzionata.

Sotto il profilo sistematico ciò trova ulteriore conferma nella specifica previsione delle sanzioni irrogabili, fissate in una misura minima (almeno due punti di penalizzazione) ragionevolmente idonea e proporzionata a realizzare, per la società resasi responsabile di quelle violazioni, lo scopo proprio retributivo della pena ed anche un conseguente effetto di deterrenza; e contemporaneamente a garantire tendenzialmente per le altre società, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, ripristinando la par condicio nelle competizioni agonistiche (in tal senso da ultimo CFA, SS.UU., n. 47/2021-2022 e giurisprudenza richiamata).

In tale prospettiva al giudice non può essere consentito nell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 33, lett. a, CGS di scendere al di sotto del minimo edittale previsto di almeno due punti per ogni violazione accertata, pena il totale sconvolgimento della ratio delle disposizioni e dei principi sopra indicati.

Sotto altro concorrente profilo non può tuttavia sottacersi che, affinché la sanzione prevista dalla norma in esame sia effettivamente adeguata, ragionevole e proporzionata, le fattispecie astratte ivi previste (mancato pagamento alla data del 18 ottobre 2021 degli emolumenti al primo bimestre e permanere del mancato pagamento degli emolumenti relativi a bimestri precedenti) debbano essere tutte compiutamente e interamente realizzate: è questa infatti la condicio facti che impedisce al giudice l’esercizio del potere/dovere di modulare la sanzione astratta per adeguarla alla fattispecie concreta e che giustifica sul piano teorico e sistematico l’obbligo imposto al giudice di irrogare una sanzione non inferiore al minimo edittale.

L’adeguatezza e la ragionevolezza della sanzione edittale minima fissata dalla norma non può in altri termini prescindere dall’effettiva compiuta ed integrale violazione della fattispecie astratta nella sua completa materialità.

9.4. Alla stregua delle considerazioni svolte, la sanzione irrogata dal Tribunale Nazionale Federale alla società Catania Calcio S.p.a., diversamente da quanto sostenuto dalla Procura Federale con il reclamo in trattazione, risulta congrua, adeguata e proporzionata e non è violativa delle previsioni contenute nell’art. 33, comma 1, lett. a), CGS.

Sebbene infatti debba concordarsi con il giudice di prime cure sul fatto che la società Catania Calcio S.p.a. si sia resa responsabile della violazione delle due fattispecie autonome ivi previste (mancato pagamento alla scadenza del 18 ottobre 2021 del primo bimestre e permanenza a quella stessa data del mancato pagamento degli emolumenti relativi al mese di giugno del precedente bimestre), non può ragionevolmente negarsi che quelle violazioni non sono state totali e complete, ma obiettivamente parziali.

Invero, come già ricordato in precedenza (par. 9.1.), alla data del 18 ottobre 2021 la società non aveva corrisposto, quanto agli emolumenti del primo bimestre, solo la mensilità di agosto 2021, avendo provveduto con appositi bonifici ordinati proprio in data 18 ottobre al pagamento della mensilità di luglio 2021; inoltre la permanente situazione debitoria relativa alla mensilità di giugno 2021 era parziale perché non riguardava tutti i suoi tesserati, dipendenti e collaboratori ma solo una parte.

Si è pertanto in presenza di una violazione solo parziale delle due fattispecie previste dalla norma; se a ciò si aggiunge che quelle due violazioni si ricollegano ad un’unica causa - lo stato di insolvenza che affliggeva la società - così che esse non sono di per sé ragionevolmente sintomatiche di una duplice volontà colpevole (cioè del violare consapevolmente due volte la norma) e che, ancora, alla data della celebrazione del processo di primo grado innanzi al Tribunale Nazionale Federale la società aveva comunque interamente eliminato le situazioni debitorie di cui si discute, la irrogazione di due punti di penalizzazione risulta congrua e proporzionata e non viola il principio della inderogabilità della pena edittale minima.

10. In conclusione il reclamo incidentale va dichiara irricevibile, mentre quello principale deve essere respinto e, per l’effetto, va confermata nei confronti della società Calcio Catania S.p.a. la sanzione di 2 (due punti) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

P.Q.M.

Dichiara irricevibile il reclamo incidentale e respinge il reclamo principale e, per l'effetto, conferma nei confronti della società Calcio Catania S.p.a. la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Carlo Saltelli

IL PRESIDENTE

   Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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