F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 231/CSA pubblicata il 01 Aprile 2022 – A.S.D. Cassino Calcio 1924

Decisione n. 231/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 212/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore) 

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 212/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Cassino Calcio

1924,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc, Campionato Juniores Under 19, di cui al Com. Uff. n. 34/CS del 23.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.03.2022, l’avv. Andrea Galli e sentito l’Arbitro; 

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Cassino Calcio 1924 ha proposto reclamo avverso la decisione resa dal

Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti FIGC, Campionato Juniores Under 19 (cfr. Com. Uff. n. 34/CS del 23.02.2022), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores Under 19, Girone I, Cassino Calcio 1924/Aprilia Racing Club S.r.l. del 19.02.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 5 giornate effettive di gara “Per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con vari pugni al volto”. 

La società reclamante, dopo aver premesso che la medesima sanzione era stata inflitta anche al calciatore dell’Aprilia, Sig. Gabriele Fatta, coinvolto nei fatti in decisione, ha contestato l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, pur censurandone la condotta precisando, in particolare, come il Sig. D’Amata fosse stato più che altro vittima dell’aggressione perpetrata ai suoi danni dall’avversario, tanto da aver riportato una ferita, con conseguente fuoriuscita di sangue, sul labbro.

La reclamante ha invocato anche l’applicabilità al caso di specie dell’attenuante di cui all’art.13, comma 1, lett. a), del C.G.S. ed ha concluso chiedendo in via principale disporsi la riduzione della sanzione a 3 giornate effettive di gara e in via subordinata a 4 gare.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 18 marzo 2022 è stato sentito l’Arbitro a chiarimenti.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, CGS, risulta che “Al termine della gara il sig. d'amata giacomo (n" 14 della società cassino calcio) e il sig. Fatta Gabriele (n. 2 della società Aprilia Racing Club) nei pressi degli spogliatoi si prendevano a pugni, colpendosi ripetutamente sul volto. la situazione è stata tempestivamente risolta grazie all'aiuto dei dirigenti e dopo l'evento il sig. d'amata giacomo presentava una ferita sul labbro. Entrambi i calciatori sono stati espulsi”.

Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato che al termine della gara si era creata una mischia con la presenza di diversi giocatori appartenenti a entrambe le compagini, tra cui i due protagonisti dei fatti (il Sig. Fatta e il Sig. D'Amata), i quali, entrambi, hanno dato luogo al violento scontro, dopo una accesa discussione verbale, senza che fosse dato poter distinguere tra aggressore ed aggredito.

Il referto arbitrale ed i successivi chiarimenti confermano, pertanto, che il calciatore D’Amata ha posto in essere, a sua volta, una condotta gravemente violenta, connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o, comunque, di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono costitutivi della fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 38 CGS .

La condotta dell’atleta sanzionato, peraltro, risulta particolarmente grave, poiché, al pari del Sig. Fatta, ha dato luogo ad una vera e propria “scazzottata”, consistita nell’aver inferto ripetuti pugni al volto dell’avversario, tanto da rendere necessario l’intervento dei dirigenti presenti in loco. Né la circostanza che solo egli abbia riportato conseguenze fisiche consente di concludere, come la reclamante ritiene, che il sig. Fatta fosse l’aggressore ed il sig. D’Amata l’aggredito.

Ne consegue, non potendosi utilmente invocare per mancanza di riscontri l’invocata attenuante di cui all’art.13, comma 1, lett. a), del C.G.S. e stante la particolare gravità dei fatti, che l’applicazione della sanzione prevista dall’ultima parte del comma 1 dell’art.38 del CGS, inflitta dal Giudice Sportivo deve ritenersi congrua e condivisibile e, pertanto, meritevole di essere qui confermata. 

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

  

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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