F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 233/CSA pubblicata il 01 Aprile 2022 – F.C. Rieti s.r.l.

Decisione n. 233/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 223/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Alberto Urso – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 223/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Rieti s.r.l.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 58/CS del 02.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.03.2022, l’avv. Fabio Di

Cagno e udito l’Avv. Attilio Biava per la reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo in data 08.03.2022, preceduto da rituale preannuncio, la società F.C. Rieti s.r.l. ha impugnato la decisione del 02.03.2022 (Com. Uff. n. 58/CS) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, ha comminato al calciatore Tortolano Emiliano la sanzione della squalifica per n. 4 giornate di gara effettive “per avere colpito con uno sputo al volto un calciatore avversario. Sanzione così determinata in considerazione della palese violazione delle norme di contenimento della pandemia da Covid-19”.

Episodio occorso nei minuti finali della gara Rieti - Pro Livorno 1919 Sorgenti del 27.2.2022, valevole per il campionato nazionale di serie D.

Sostiene la reclamante, producendo un filmato della gara, che l’arbitro, lontano dall’azione, non avrebbe avuto percezione diretta del fatto, segnalato solo dall’Assistente n. 2 (anch’egli lontano dall’azione) il quale così aveva refertato: “al 47° del 2° TP richiamavo l’attenzione dell’arbitro per segnalargli la condotta violenta del calciatore n. 10 del Rieti per avere sputato sul viso il calciatore n. 6 del Pro Livorno Calcio. L’AE di conseguenza provvedeva all’espulsione”.

Ritiene quindi la reclamante che, poiché il calciatore avversario del Livorno si era avvicinato con fare minaccioso al Tortolano mentre costui si trovava in terra, l’Assistente avrebbe equivocato il comportamento di quest’ultimo, il quale si sarebbe limitato solo ad accennare una testata o comunque a volgere repentinamente il capo: e se sputo vi era stato, non sarebbe stato indirizzato al calciatore avversario, avendo inteso il Tortolano solo schiarirsi la gola o eliminare un eccesso di saliva.

La reclamante, in ogni caso, invoca l’attenuante ex art. 13, lett. a), C.G.S., in quanto il calciatore del Livorno si sarebbe avvicinato al Tortolano con fare minaccioso e provocatorio, ingiuriandolo e forse anche sputandogli addosso, come risulterebbe dal filmato prodotto. Evidenzia altresì lo stato di grave prostrazione psicologica in cui versava il calciatore, a seguito della perdita della propria figlia in tenera età, avvenuta alcuni mesi prima.

In subordine, invoca due precedenti decisioni di Giudici Sportivi che, in fattispecie analoga, avevano comminato la più lieve punizione della squalifica per 3 gare.

Conclude pertanto la reclamante per l’annullamento della sanzione impugnata o, in subordine, per la riduzione della squalifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della F.C. Rieti è infondato e deve conseguentemente essere respinto. Va, innanzi tutto, stigmatizzato il tentativo della reclamante di introdurre a fini probatori il filmato della gara, nonostante le plurime e assolutamente costanti decisioni di questa Corte Sportiva d’Appello circa i ristrettissimi limiti di ammissibilità della prova televisiva, ex art. 61, comma 2, C.G.S., limiti non certo valicabili nella presente fattispecie. Ciò premesso, la ricostruzione del fatto prospettata dalla reclamante, già di per sé dubitativa, rimane a livello di mera illazione, posto che nel referto dell’Assistente n. 2 non vi è traccia né di provocazioni, né di ingiurie, né di tentate aggressioni e tantomeno di sputi ricevuti: vi è invece la chiara percezione ed attestazione dello sputo indirizzato al volto del calciatore avversario che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., fa piena prova sul comportamento tenuto nel frangente dal Tortolano.

Nel mentre resta dunque esclusa l’invocata attenuante ex art. 13, lett. a) C.G.S., la Corte, rilevato che lo sputo può certamente equipararsi ad un atto di violenza (equiparazione peraltro normativamente recepita dall’art. 35, comma 1, C.G.S., ancorché nei confronti degli ufficiali di gara), concorda con il Giudice Sportivo che nel caso di specie la sanzione minima edittale prevista dall’art. 38 C.G.S. meriti di essere aggravata, a fronte dell’evidente violazione delle norme di contenimento della pandemia da Covid-19.

Ne consegue che la sanzione della squalifica per n. 4 giornate effettive di gara comminata dal Giudice Sportivo appare congrua: e ciò indipendentemente da una diversa valutazione operata da altri Giudici Sportivi nelle fattispecie, peraltro, solo apparentemente consimili (sputo non in faccia ma sulla maglia), richiamate dalla reclamante.  

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                               IL PRESIDENTE 

Fabio Di Cagno                                                                              Patrizio Leozappa

                                                         

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

 

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