F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 234/CSA pubblicata il 01 Aprile 2022 – S.S.D. A.r.l. ITALSERVICE PESARO CALCIO A 5

Decisione n. 234/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 217/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sig.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 217/CSA/2021-2022, proposto dalla Società S.S.D. A.r.l. ITALSERVICE PESARO CALCIO A 5, per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Cinque di cui al Com. Uff. n. 892 del 28.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.03.2022, il dott. Agostino Chiappiniello e udito l’avv. Filippo Pandolfi per la società reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. a r.l. ITALSERVICE PESARO CALCIO A 5, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al dirigente, sig. Lorenzo Pizza, dal Giudice Sportivo presso la L.N.D. Calcio A5 (Com. Uff. n. 892 CS del 28.02.2022), in relazione alla gara del campionato di calcio ITALSERVICE C5/CAME DOSSON C5 del 25 febbraio 2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al dirigente Lorenzo Pizza la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 15.05.2022.

Sulla base della segnalazione dell’arbitro n. 2, sig. Fabio Maria Malandra, il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento impugnato: “Perché riconosciuto personalmente dall'arbitro, dagli spalti per tutta la durata del 2 tempo rivolgeva all'arbitro n.2 reiterate frasi offensive e minacciose, nonché frasi di discriminazione territoriale, unitamente a frasi gravemente lesive dell'operato e della reputazione della Divisione Calcio a Cinque (R.A.- R.C.d.C).

La Società ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo ritenendo la sanzione destituita di fondamento, considerato che le frasi offensive nei confronti dei meridionali sarebbero in contrasto con l’origine campana del soggetto che avrebbe posto in essere la condotta illecita, sig. Lorenzo Pizza, e non troverebbero alcun riscontro oggettivo. 

Conclusivamente, la società reclamante ha chiesto, in via principale, l’annullamento della sanzione o la sua riduzione al presofferto e, in via subordinata, una riduzione considerevole della predetta inibizione.

Il reclamo è stato trattenuto in decisione all’udienza del 18 marzo 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

La società reclamante contesta la refertazione arbitrale, adducendone la complessiva e sostanziale inaffidabilità per essere inverosimile che l’arbitro n. 2 abbia potuto individuare, tra 300 persone presenti in tribuna, nel solo Pres. Pizza l’autore delle indecorose e discriminatorie frasi in questione.

L’inverosimiglianza sarebbe poi accresciuta dal fatto che le frasi discriminatorie che, secondo i referti arbitrali, sarebbero state proferite dal Sig. Lorenzo Pizza, sarebbero in evidente contraddizione con l’origine irpina sua e della sua famiglia, documentata mediante produzione di un certificato rilasciato dal Comune di Pesaro che attesta la nascita del sig. Pietro Pizza nel Comune di Monteverde in Provincia di Avellino.

Le deduzioni della reclamante, che mirano a screditare il valore di piena prova che l’art 61, comma 1, C.G.S., attribuisce invece ai rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di campo in ordine ai fatti accaduti ed al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, costituiscono mere ed arbitrarie illazioni, destinate ad infrangersi al cospetto delle inequivocabili e convergenti risultanze dei referti di gara.

In particolare, nel referto ufficiale dell’Arbitro n. 2 viene segnalato quanto segue: “Per tutta la durata del secondo tempo, sostenitori della società ITALSERVICE C5 e in particolare riconoscevo il presidente della società sig. Lorenzo Pizza offendendo ripetutamente la terna arbitrale e in particolar modo pronunciavano le seguenti parole: merde, meridionali di merda, somari non potete arbitrare, non valete un cazzo, voi e la divisione avete rovinato questo sport, vi aspettiamo qui fuori, stasera non uscite, fate fare pure la multa pezzi di merda. Si ponevano alle mie spalle quasi a bordo barriere e persistevano in tale comportamento offensivo e indecoroso”. 

Mentre il referto di gara del Commissario di Campo della Divisione Calcio a 5 attesta che: <<Per tutta la durata del secondo tempo, dalla tribuna centrale, fronte panchine, un consistente numero di sostenitori chiaramente riconducibili alla squadra di casa, Italservice Pesaro, insultava ed offendeva ripetutamente il direttore di gara n.2 con espressioni quali “pezzo di merda”, “corrotto”, “cicciobello”, “pelato”, “coglione”. Nonostante la mia presenza in posizione ottimale, anche in ottica di prevenzione, non desistevano dal loro agire, anzi, invitavano a “fare la multa” con tono beffardo al mio passaggio sotto la tribuna centrale, fronte panchine, alle mie spalle, quindi non identificabile personalmente, un sostenitore della squadra di casa riferiva chiaramente la seguente espressione: “lega italiana figli di puttana”.>>

Alla luce di tutto quanto precede, appare a questa Corte molto grave che il Presidente Pizza, espressamente riconosciuto dall’Arbitro n. 2, il quale, peraltro, non ha negato di essere stato effettivamente presente in tribuna insieme ad altri tifosi della ITALSERVICE PESARO A5, abbia posto in essere una condotta tesa ad offendere con frasi oltraggiose la terna arbitrale e protrattasi per tutto il secondo tempo della gara, senza neppure adoperarsi perché tali reiterate offese, per quanto provenienti dai tifosi della propria squadra, cessassero e senza in alcun modo prendere le distanze dalle richiamate condotte illecite.

Ciò considerato, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare equa e congrua.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

     

L’ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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