F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 235/CSA pubblicata il 01 Aprile 2022 – U.C. Sampdoria FUTSAL

Decisione n. 235/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 221/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sig.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 221/CSA/2021-2022, proposto dalla Società U.C. Sampdoria FUTSAL, per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A Cinque, di cui al Com. Uff. n. 885 CS del 28.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.03.2022, il dott. Agostino Chiappiniello e udito il Direttore Sportivo Beniamino Paoletti per la società reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.C. Sampdoria FUTSAL, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di tre giornate di gara inflitta al calciatore Salamone Marco Riccardo dal Giudice Sportivo presso la L.N.D. Calcio A5 (Com. Uff. n. 885 CS del 28.02.2022), in relazione alla gara di Coppa Italia Serie A2 CITTA' DI MESTRE — CDM Sampdoria FUTSAL — del 23.02.2022.  

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Salamone Marco Riccardo per tre giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Espulso per somma di ammonizione (reiterato comportamento non regolamentare); alla notifica del provvedimento rivolgeva all'arbitro numero due frasi gravemente offensive”.

Dal referto arbitrale, segnalazione arbitro in seconda, Massimo Seminara, risulta quanto segue: “Rientrando sul terreno di gioco nel secondo tempo regolamentare mi accorgevo che il Sig. Bidoia Mariano (suppongo dirigente della società Città di Mestre in quanto è colui che ci ha accolto al nostro arrivo ed effettuato i controlli per sicurezza Covid), che si trovava in tribuna durante la gara e quindi non iscritto in distinta, con fare minaccioso si rivolgeva al mister ospite Cipolla Francesco della società CDM Sampdoria FUTSAL (quest’ultimo allontanato poiché è venuto alle mani con addetto all’arbitro Menapace Sebastiano della società Città di Mestre), che pur invitato a rimanere dentro lo spogliatoio (come da regolamento), si collocava invece in tribuna. Il Bidoia e il Cipolla, hanno acceso così un confronto verbale fatto di minacce reciproche del tipo ti ammazzo ci vediamo fuori, ti spacco la faccia. Il Bidoia inoltre ha acceso una successiva lite (diverbio verbale) con il n. 10 della CDM Sampdoria FUTSAL Salamone Mario Riccardo (che dopo essere stato espulso da me dal campo si rifiutava di uscire dalla zona spogliatoi ma scavalcava la transenna che delimita la zona delle tribune e andava indebitamente in tribuna, lo stesso al momento dell'espulsione si rivolgeva a me dicendomi 'figli di buttana siete scandalosi, fate schifo, tale litigio ha scaturito la reazione anche di altri sostenitori della Squadra ospite Sampdoria, cosi da crearsi una piccola lite che è stata conclusa dopo pochissimi secondi. Al termine della gara non sono scaturite altre situazioni rilevanti.

La società ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo ritenendo che il comportamento posto in essere dal calciatore Salamone Marco Riccardo vada considerato antisportivo e non violento.

Conclusivamente, la società reclamante chiede la riduzione della sanzione della squalifica. 

Il reclamo è stato trattenuto in decisione all’udienza del 18 marzo 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato, in quanto fondato sull’unico e non pertinente motivo secondo il quale, nel caso di specie, sarebbe stata posta in essere dal calciatore sanzionato una condotta antisportiva e non violenta.

In realtà, nel caso in questione, altra è la fattispecie presa in esame e sanzionata dal giudice sportivo.

In particolare, dalla espulsione per somma di ammonizioni comminata al calciatore Salamone è derivata in via automatica la squalifica per una giornata effettiva di gara, alla quale è stata aggiunta dal Giudice Sportivo la sanzione della squalifica per (ulteriori) due giornate effettive di gara a causa della condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti della terna arbitrale, costituente sanzione minima ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a, del C.G.S., che la reclamante non ha minimamente preso in considerazione.

Sulla base del referto arbitrale in atti, il provvedimento impugnato, con il quale è stata inflitta la sanzione della squalifica complessivamente per tre giornate effettive di gara, appare dunque legittimo e corretto.

P.Q.M.

Respinge il Reclamo in epigrafe.

Dispone comunicazione alla parte con PEC.       

     

L’ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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