C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 10/11/2016 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Pagi (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 20 ottobre 2016. Gara Treselighes / Pagi del 16.10.2016.

Reclamo proposto dalla Società Pagi (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 20 ottobre 2016. Gara Treselighes / Pagi del 16.10.2016.

Con reclamo tempestivamente depositato la società ASD PAGI ricorreva avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Ugbaja Frank era stato squalificato fino al 31 dicembre 2017 per aver, al termine della partita corso verso l’arbitro ed averlo colpito con una manata sulla nuca e sul collo con molta forza, provocando dolore al direttore di gara. Il giudice sportivo di primo grado specificava che la sanzione comminata va considerata ai fini dell’applicazione della misura amministrativa a carico della società dilettantistica e di settore giovanile, come deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi (art. 16, comma 4 bis, CGS). La ricorrente, nei motivi del gravame, ammette il fatto che il proprio tesserato colpiva con una manata il direttore di gara: evidenzia che il calciatore più volte manifestava il proprio pentimento per il gesto commesso e si mostrava disponibile a porgere le proprie scuse al direttore di gara. La Corte d’Appello Federale territoriale, letti gli atti e sentito il legale rappresentante della ricorrente, unitamente al tesserato, che ribadiva le sue scuse all’indirizzo dell’arbitro, di fatto condannando aspramente il gesto da lui commesso, delibera quanto segue. Preliminarmente, mette conto evidenziare la circostanza che non sussiste alcun dubbio in ordine alla verificazione del fatto per cui è procedimento, come descritto in sentenza dal giudice sportivo di prime facie: infatti, l’episodio di violenza descritto dall’arbitro nel referto di gara è realmente accaduto ed ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni dello stesso tesserato Frank Ugbaja, di talché è corretta la qualificazione fattuale e giuridica dell’accaduto nell’alveo di un’azione violenta ex art. 19, comma 4 CGS. Ciò nondimeno, al fine di comminare la più adeguata sanzione, è necessario evidenziare, in primo luogo, l’assenza di eventi lesivi nei confronti del direttore di gara; ed infatti, la manata infertagli dal calciatore non ha cagionato lesioni (in atti non sono state prodotte certificazioni mediche), il direttore di gara a seguito del colpo è rimasto in piedi, il dolore è risultato momentaneo e, come detto, senza conseguenze; in secondo luogo, occorre considerare il profondo pentimento manifestato dal calciatore, che ha più volte manifestato le sue scuse per il gesto grave e sconveniente commesso, così dimostrando di aver pienamente compreso l’errore compiuto. Inoltre, è necessario considerare la giovane età del tesserato, la totale assenza di recidiva, nonché il suo status di extra comunitario: il calciatore milita nella ASD PAGI, che raccoglie nelle sua fila esclusivamente giovani rifugiati, al fine di inserirli al meglio nella società per il tramite delle attività sportive, in specie il giuoco del calcio. Per tutti questi motivi la Corte d’Appello Federale DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Frank Ugbaja, riportandola al minimo edittale previsto dal disposto normativo dell’art. 19, comma 4, lett. d), squalificando il calciatore fino al 31 dicembre 2016. Dispone la restituzione della tassa e revoca la statuizione che applicava l’art. 16, comma 4 bis, CGS, perché la sanzione inflitta non rientra fra quelle specificate nella norma citata.

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