C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 24/11/2016 – Delibera – S.S. SANT’ANTONIO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 03.11.2016. Gara Sant’Antonio / Porto San Paolo del 29.10.2016:

S.S. SANT’ANTONIO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 03.11.2016. Gara Sant’Antonio / Porto San Paolo del 29.10.2016:

La società Sant’Antonio ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in rubrica, ha disposto l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2016 del dirigente allenatore Nieddu Gian Piero perché “già inibito a tutto il 30.11.2016, pur non iscritto in elenco, veniva riconosciuto dall’arbitro sugli spalti, da dove contestava il direttore di gara reiteratamente con frasi offensive ed ingiuriose; durante l’intervallo, faceva indebitamente ingresso nello spogliatoio della società Sant’Antonio e, invitato dall’arbitro ad allontanarsi, opponeva resistenza, costringendo i propri dirigenti ad intervenire per fargli lasciare i locali degli spogliatoi; ciò causava un ritardo alla ripresa del gioco per l’inizio del secondo tempo di gara”. La reclamante chiede la riduzione della squalifica, affermando che l’unica violazione del proprio tesserato sarebbe consistita nell’essere entrato, irregolarmente in quanto già inibito, negli spogliatoi; il medesimo non avrebbe invece pronunciato all’indirizzo dell’arbitro alcuna parola offensiva. Il rappresentante della società Sant’Antonio, nel corso dell’audizione avanti la Corte, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Corte, letti gli atti del procedimento, esaminato in particolare il rapporto di gara, fonte di prova privilegiata, ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia equa, tenuto conto del fatto che il comportamento censurabile del Nieddu è stato posto in essere da un tesserato al momento già inibito. La Corte, per questi motivi RIGETTA il reclamo. Dispone l’incamero della tassa.

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