C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 04/01/2017 – Delibera – U.S.D. ANELA (Campionato di 2^ Categoria 2016/2017) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 15.12.2016. Gara Anela / Lulese del 10.12.2016:

U.S.D. ANELA (Campionato di 2^ Categoria 2016/2017) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 15.12.2016. Gara Anela / Lulese del 10.12.2016:

Con reclamo tempestivamente depositato la societa Anela ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stato squalificato il calciatore Antonio Barmina per tre gare perché “dopo il termine dell’incontro calciava un pallone che colpiva l’arbitro ad una gamba, senza alcuna conseguenza fisica”. La ricorrente, nei motivi del gravame, assume che la condotta contestata non è stata posta in essere dal giocatore Barmina, bensì dal calciatore Riccardo Pinna, a sua volta squalificato per aver ingiuriato il direttore di gara. La Corte Sportiva d’Appello, lette le carte del procedimento, delibera quanto segue. Dalla disamina del referto di gara che, come noto costituisce fonte di prova privilegiata, emerge una descrizione dell’accaduto puntuale e dettagliata, di talché non è possibile mettere in dubbio, o peggio, negare del tutto quanto affermato dall’arbitro (determinato da un asserito, ma non dimostrato scambio di persone). L’arbitro, infatti, indica due soggetti distinti, ascrivendo loro rispettivamente le condotte sanzionate, onde per cui non e’ possibile accedere alla tesi difensiva enunciata. In ogni caso la condotta del calciatore Barmina, che non ha cagionato alcuna conseguenza lesiva all’arbitro, può essere sussunta nell’ambito di un’azione irrispettosa nei confronti del direttore di gara, che per la sua modesta entità, può essere sanzionata con una squalifica nei limiti del minimo edittale previsto dall’art. 19 C.G.S.. Per queste ragioni la Corte Sportiva d’Appello, in parziale modifica del provvedimento del Giudice Sportivo, DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Antonio Barmina da tre a due gare. Dispone la restituzione della tassa del reclamo.

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