C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 02/02/2017 – Delibera – G.S.D. ABBASANTA e POL. RUINAS 81 (Campionato di 1^ Categoria, gir. C) Avverso le delibere del Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 19.01.2017. Gara Abbasanta / Ruinas 81 del 15.01.2017:

G.S.D. ABBASANTA e POL. RUINAS 81 (Campionato di 1^ Categoria, gir. C) Avverso le delibere del Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 19.01.2017. Gara Abbasanta / Ruinas 81 del 15.01.2017:

 

Con reclamo tempestivamente depositato la Societa’ Riunas 81 chiedeva la revoca dell’ammenda, di euro 75, la revoca della squalifica dell’allenatore Mattia Floris e la riduzione delle squalifiche dei calciatori Stefano Saderi e Gimpaolo Zucca. L’ammenda era stata comminata dal giudice sportivo a seguito di intemperanze dei sostenitori della squadra nei confronti del direttore di gara, in campo avverso; l’allenatore Floris e’ stato squalificato fino al 15 febbraio 2017; il Saderi è stato squalificato per tre gare per aver colpito un calciatore della squadra avversaria con un pugno al volto facendolo cadere per terra e di seguito aver proseguito nel comportamento violento; infine il calciatore Zucca e’ stato squalificato per tre gare aver ripetutamente ingiuriato il direttore di gara, anche fuori dal recinto di giuoco. Con riferimento alla medesima gara del 15.01.2017 proponeva reclamo anche la Societa’ Abbasanta, avverso il provvedimento con il quale il giudice sportivo squalificava il calciatore Gian Narciso Campus per otto gare per aver colpito un avversario con un calcio alle costole ed attinto con dei pugni un altro giocatore avversario intervenuto per difendere il compagno di squadra e per aver colpito anche l’allenatore della squadra avversaria con un pugno in faccia. La Corte D’Appello Territoriale dispone la riunione dei due procedimenti, scaturiti dai suddetti reclami, in considerazione del fatto che attengono alla stessa gara ed hanno ad oggetto speculari accadimenti, come descritti dal direttore di gara nel proprio referto, e per l’effetto delibera quanto segue. Dalla disamina degli atti, con specifico riferimento, alla posizione del calciatore Campus dell’Abbasanta, emerge che il predetto abbia, dapprima, colpito con un calcio un giocatore avversario, poi essere stato a sua volta attinto da un pugno sferratogli dal giocatore avversario Saderi, ed ancora che, a seguito di una rissa scatenatasi fra le parti, il predetto avrebbe colpito un altro calciatore, nonchè l’allenatore del Riunas 81 con violenti pugni. La condotta del Campus, in virtù anche della sua reiterazione, rientra nell’alveo di un’azione di violenza di particolare gravità, come espressamente descritta dall’art. 19, comma 4, lett. c; cio nondimeno, in considerazione del fatto che la condotta si è sviluppata nell’ambito di una rissa, che aveva visto protagonisti giocatori e tesserati di ambo le squadre, nella quale anche il giocatore Campus, era rimasto colpito più volte, unito all’assenza di recidiva a suo carico, la corte ritiene equa e proporzionata al fatto la squalifica per n. 5 giornate, pari al minimo editale previsto dalla norma citata. Per quanto invece concerne la posizione del calciatore Saderi, reo di aver colpito con un pugno il giocatore avversario Campus, la corte evidenzia che il predetto comportamento, descritto puntualmente dal direttore di gara, integri un episodio di violenza, seppure non grave, come disciplinato dall’art. 19, comma 4, lett. b, che stabilisce una squalifica nel minimo per tre gare, di talche’ il provvedimento impugnato va interamente confermato perche’ la squalifica comminata è già quella minima prevista dalla norma. Viceversa, la corte ritiene equo ridurre la squalifica a carico del calciatore Zucca a due gare, perchè la sua condotta, pacificamente sussumibile in un comportamento anti sportivo ed irriguardoso all’indirizzo del direttore di gara, come tale inquadrabile nel disposto di cui all’art. 19, comma 4, lett. a, stabilisce una sanzione nel minimo edittale pari a due giornate. L’applicazione della sanzione richiamata nel minimo editale trova fondamento nel fatto che l’azione del Zucca è stata contraddistinta da sole ingiurie, seppure reiterate, e non minacce o altre azioni più gravi e che il provvedimento di espulsione nei suoi confronti gli era stato applicato esclusivamente per la su descritta condotta irriguardosa. Da ultimo, si evidenzia l’inammissibilità del reclamo del Ruinas 81 con riferimento alla posizione dell’allenatore Floris, perchè la squalifica non è superiore al mese, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 45, 3° comma, cgs; alla stressa stregua è inammissibile il gravame in relazione alla multa di 75,00 euro perchè l’art. 45 cgs, nella parte finale, stabilisce espressamente la possibilità di ricorrere, per le società di 1° categoria, avverso le sole sanzioni pecuniarie che superano i 150 euro. Per questi motivi la corte d’appello territoriale accoglie il reclamo dell’Abbasanta e per l’effetto riduce la sanzione della squalifica del calciatore Campus da otto a cinque gare; accoglie il reclamo del Ruinas 81 in relazione alla posizione del calciatore Zucca Giampaolo, riducendo la squalifica da tre a due gare; conferma la squalifica comminata dal giudice sportivo al calciatore Saderi e dichiara inammissibile il reclamo del Ruinas 81 relativamente all’ammenda ed alla squalifica dell’allenatore Floris Mattia. Dispone la restituzione della tassa del reclamo a favore di entrambe le società ricorrenti.

 

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