F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0074/CFA pubblicata il 04 Aprile 2022 (motivazioni) Procura Federale/Sig. Annese Maurizio

Decisione/0074/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0092/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Giuseppe Castiglia – Componente

Ida Raiola - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0092/CFA/2021-2022 proposto dal Procuratore Federale e Procuratore Federale aggiunto,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - sezione disciplinare n. 103/TFNSD-2021-2022, pubblicata il 23.02.2022

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il 28 marzo 2022, il Cons. Ida Raiola e udito, per la Procura Federale reclamante, l’Avv. Lorenzo Giua, e, per il Annese Maurizio, l’avv. Flavia Modica;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1.Con atto prot. n. 5382/136pf21-22/GC/GR/am del 26 gennaio 2022 il Procuratore Federale deferiva, dinanzi alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, il Sig. Annese Maurizio, all’epoca dei fatti allenatore UEFA B e tesserato, per la stagione sportiva 2019-2020 - nella duplice veste di calciatore e allenatore - con la società ASD Città di Comiso, contestandogli la violazione dell’art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri di lealtà, correttezza e probità, sia, in via autonoma, la violazione degli artt. 37 e 39, lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito l’espletamento di fatto dell’attività di allenatore della prima squadra della società ASD di Comiso, ad altro soggetto, Violante Gaspare, privo di abilitazione, iscrizione all’Albo Settore tecnico e tesseramento a tal titolo.

1.1. Con decisione n.0103/TFNSD-2021-2022 del 23 febbraio 2022 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare proscioglieva Annese Maurizio dagli addebiti disciplinari, ritenendo l’irrilevanza delle condotte ascrittegli, affermando, da un lato, l’insussistenza di un divieto di svolgere contemporaneamente le mansioni di allenatore e portiere della stessa squadra, e, dall’altro, l’imputabilità delle altre condotte alla società e/o al soggetto che si era “manifestato” al pubblico (in particolare, nei contatti con i mezzi di informazione) come allenatore della squadra, pur non essendolo, e non, quindi, al deferito Annese.

1.2. Avverso il proscioglimento il Procuratore Federale proponeva reclamo dinanzi a questa Corte Federale, con atto prot. 6474/13pf21-22/GC/GR/pe del 1° marzo 2022, indicando, quali vizi della decisione del primo giudice, l’illogicità, la contraddittorietà, l’errata motivazione, l’errata valutazione delle risultanze della indagine e degli elementi probatori acquisiti.

1.3. All’udienza del giorno 28 marzo 2022, tenutasi in videoconferenza, il rappresentante della Procura Federale concludeva per la riforma della decisione impugnata, con l’affermazione della responsabilità disciplinare di Annese Maurizio e la conseguente irrogazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica, mentre il difensore del reclamato, avv. Flavia Modica, chiedeva la conferma della decisione gravata.

1.5. All’esito della discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.Il reclamo è fondato e va accolto.

2.1. L’istruttoria condotta dalla Procura Federale ha consentito di accertare che Maurizio Annese, tesserato per la stagione sportiva 2019 -2020 dalla ASD Città di Comiso, sia come calciatore (nel ruolo di portiere titolare) sia come allenatore della prima squadra, in quanto munito di abilitazione come allenatore UEFA B, ha consentito ad altro soggetto, il Sig. Gaspare Violante, privo della prescritta abilitazione, di svolgere in via di fatto l’attività di allenatore della prima squadra.

2.2. Il riscontro probatorio delle condotte appena enunciate è contenuto sia nelle dichiarazioni ammissive dello stesso Annese sia nella documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria, tra cui diversi articoli e/o post pubblicati sulla stampa locale o sui cd. social media, nei quali si fa costante riferimento al sig. Gaspare Violante come allenatore della società ed emerge, in maniera inequivoca, il dato che era quest’ultimo, nei rapporti esterni, ad essere considerato l’allenatore della squadra.

2.2.1. Infatti, quanto al primo profilo, l’Annese, in data 4 novembre 2021 (cfr. verbale in atti, nella produzione documentale della Procura federale del fascicolo di primo grado), ebbe a dichiarare al rappresentante della Procura Federale, incaricato dello svolgimento delle indagini, che: “essendo [io] il portiere titolare, il sig. VIOLANTE mi collaborava nella gestione dei giocatori di movimento seguendo un mio programma specifico […] Come già dichiarato in precedenza essendo il portiere e svolgendo gli allenamenti settimanali specifici con il preparatore, il sig. Violante mi coadiuvava in campo seguendo le mie direttive e i miei programmi di allenamenti […] Decidevamo entrambi i convocati e la formazione da mandare in campo, ma il sig. VIOLANTE guidava la squadra dalla panchina poiché io scendevo in campo ed ero impossibilitato a farlo”.

2.2.2. Quanto al secondo profilo, nel corso delle indagini della Procura Federale è stata acquisita copiosa documentazione (in particolare, articoli di stampa, foto degli allenamenti, post pubblicati su social media sia da parte di organi di informazione sia da parte di altri soggetti e anche ad iniziativa di Gaspare Violante, cfr. produzione documentale della Procura federale del fascicolo di primo grado) dalla quale emerge che in fatto era il Violante e non l’Annese a svolgere l’attività di allenatore della prima squadra della ASD Comiso e ad essere considerato tale.

2.3. In definitiva, è provato con sufficiente grado di certezza che l’Annese consentiva ad un soggetto non abilitato, perché privo del prescritto titolo tecnico, di intervenire nei tre momenti caratterizzanti l’attività di allenatore di una squadra di calcio: la preparazione dei calciatori - sia dal punto di vista atletico che tattico - nei giorni antecedenti alla partita, la decisione sui calciatori da convocare per il successivo incontro sportivo e la direzione della squadra dalla panchina durante lo svolgimento della partita.

2.3.1. Tali condotte contrastano, in primo luogo, con la clausola generale di cui all’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e con i doveri di lealtà, correttezza e probità ivi declinati. Al riguardo, la Corte richiama il proprio orientamento, di recente ribadito (Corte Federale d’Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA – 2021-2022), secondo il quale” l’art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extragiuridici che rinviano a norme sociali o di costume e da autorevole dottrina paragonati a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all’evoluzione della realtà sociale di riferimento (in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo)”.

2.3.2. In secondo luogo, le condotte in parola si risolvono anche nella violazione specifica delle prescrizioni di cui all’art. 37 e 39 lett. Da) del Regolamento del Settore Tecnico, sancendo il primo degli articoli testè richiamati che il comportamento dei tecnici debba rappresentare “esempio di disciplina e correttezza sportiva, oltre che di deontologia professionale, mentre il secondo articolo prevede per i Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione che la prima squadra debba essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO, A, UEFA B o Allenatore Dilettanti Regionali – Licenza D (lett. Da; cfr Corte Federale d’Appello, sez. III, decisione n.68/CFA – 2021-2022: “l’aver consentito o comunque non impedito l’utilizzo dei soggetti privi della prescritta autorizzazione ed iscrizione ai rispettivi albi del Settore Tecnico, in qualità di allenatori ufficiali della società e sanitari/massaggiatori della squadra, è comportamento che viola le norme che governano l’ordinamento sportivo e si pone in spregio ai fondamentali doveri di lealtà, correttezza e probità esigibili dai dirigenti sportivi”).

2.4. Significative, infine, ai fini dell’affermazione della responsabilità disciplinare di Annese Maurizio sono due ulteriori circostanze di fatto, le quali confermano che, per la stagione sportiva 2019/2020, l’effettivo allenatore della prima squadra era il sig. Gaspare Violante, pur non essendo questi abilitato ad assumere il ruolo: nella successiva stagione, la società sportiva non assumeva alcun tecnico, pur avendo conservato l’Annese nella propria rosa di calciatori; il presidente della ASD Città di Comiso, sig. Scifo Salvatore, la ASD Città di Comiso e il sig. Gaspare Violante hanno concordato con la Procura Federale, in relazione ai medesimi fatti, una sanzione ridotta ai sensi dell’art.126, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, condivisa dalla Procura Generale dello Sport e ratificata dalla F.I.G.C. giusto C.U. n.163 AA del 31 gennaio 2022

2.5. Dall’affermazione della responsabilità disciplinare del sig. Maurizio Annese, nei termini appena precisati, consegue l’irrogazione della sanzione della squalifica, che può essere commisurata nella durata di un (1) mese, in applicazione del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla fattispecie concreta e alla già intervenuta riduzione concordata della sanzione per gli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

P.Q.M.

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, infligge al sig. Annese Maurizio la squalifica di mesi 1 (uno) da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Ida Raiola                                                                         Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it