C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 02/03/2017 – Delibera – A.S.D. ITTIRI CALCIO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 43 del 23.02.2017. Gara Ossese / Ittiri Calcio del 19.02.2017.

A.S.D. ITTIRI CALCIO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 43 del 23.02.2017. Gara Ossese / Ittiri Calcio del 19.02.2017.

Con reclamo tempestivamente proposto la società Ittiri Calcio impugna la decisione del Giudice Sportivo col quale il giocatore Sechi Pierpaolo è stato squalificato per tre giornate perché “espulso per doppia ammonizione, dopo il termine della gara rivolgeva parole offensive all’arbitro”. La società reclamante, nei motivi di impugnazione, riconosce che il giocatore avrebbe proferito frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara, ma sottolinea che il sig. Sechi Pierpaolo non sia recidivo, che il fatto è avvenuto in un match importante per le due squadre nel quale la tensione era particolarmente alta, e che lo stesso giocatore riteneva, a torto o a ragione, di aver subito decisioni arbitrali non condivisibili. Per tali ragioni, la società Ittiri Calcio, rimarcando che le frasi proferite dal giocatore sarebbero sì state irriguardose, ma prive di disvalore giuridico e di forza offensiva tali da giustificare l’applicazione di una sanzione superiore ai minimi edittali, chiede la riduzione della sanzione inflitta al Sechi a due giornate, ai sensi dell’articolo 19, C.G.S., applicando eventualmente le attenuanti del caso. La Corte Sportiva d’Appello, letti gli atti, ed in particolare il referto arbitrale, che si ricorda, costituisce fonte di prova privilegiata, osserva che il giocatore Sechi ha subito la seconda ammonizione per aver protestato contro una decisione del direttore di gara e che a fine partita ha avvicinato nuovamente l’arbitro per protestare, e ritiene che la condotta debba essere inquadrata entro un episodio unitario, cosicchè, come domandato dalla società reclamante, ai sensi dell’articolo 19, comma 4° lett.a) del C.G.S., appare equo ridurre la sanzione inflitta al Sechi da tre a due giornate.

Per questi motivi, la Corte d’Appello, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al giocatore Sechi Pierpaolo da tre a due giornate. Dispone la restituzione della tassa.

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