C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 02/03/2017 – Delibera – A.S.D. SANTA TERESA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 42 del 16.02.2017. Gara Santa Teresa / Stella Smeralda dell’11.02.2017.

A.S.D. SANTA TERESA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 42 del 16.02.2017. Gara Santa Teresa / Stella Smeralda dell’11.02.2017.

Con reclamo tempestivamente proposto la società ASD Santa Teresa ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo con la quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per quattro gare effettive al calciatore Francesco Mannoni perché “durante una fase di gioco, ma a palla lontana, correva verso un giocatore della squadra avversaria e lo attingeva con alcuni violenti colpi al volto; si rendeva necessario l’intervento dei compagni di squadra che lo bloccavano. Tale evento causava un’interruzione di cinque minuti del gioco dovuta al nervosismo generale. La Società reclamante ha eccepito che il Mannoni avrebbe spinto in modo lieve con il petto il giocatore avversario, il quale reagiva in maniera violenta sferrando un ceffone al Mannoni. Ha riferito, altresì, che quanto riportato dal direttore di gara non troverebbe riscontro con quanto realmente accaduto. La Corte Sportiva Territoriale d’Appello, letti gli atti della procedure ed, in particolare, il referto di gara redatto dall’arbitro; ritenuto quest’ultimo non esaustivo nella ricostruzione della vicenda in discussione; considerate, comunque, la dinamica dei fatti per come riportate e ritenuta eccessiva la misura della sanzione inflitta ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento di Giustizia Sportiva, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Mannoni Francesco da quattro a due gare effettive. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

 

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