C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 02/03/2017 – Delibera – A.S.D. VECCHIO BORGO S.ELIA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 09.02.2017. Gara Baunese / Vecchio Borgo Sant’Elia del 05.02.2017.

A.S.D. VECCHIO BORGO S.ELIA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 09.02.2017. Gara Baunese / Vecchio Borgo Sant’Elia del 05.02.2017.

La società Vecchio Borgo Sant’Elia ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la squalifica fino al 30.06.2017 del calciatore Recano Gianluca “ per grave gesto di violenza nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, fatto oggetto di una violenta gomitata alla bocca, che gli provocava la rottura di due denti e la ferita lacero contusa del labbro inferiore con copiosa fuoriuscita di sangue”. La società reclamante chiede una riduzione della sanzione inflitta, evidenziando che il Recano, durante già dal prepartita, era stato oggetto di ripetuti insulti da parte del pubblico avversario, e provocato con offese e minacce dai calciatori della società Baunese, fino a che un giocatore della squadra ospitante lo colpiva volontariamente con un calcio alla coscia e un pugno al costato, inducendolo ad una istintiva reazione; solo per tale motivo, girandosi con le braccia aperte, colpiva alla bocca il giocatore avversario. A riprova di quanto sostenuto, la reclamante ha prodotto documentazione sanitaria relativa al Recano, da cui emerge un “trauma contusivo emitorace sinistro e contusione posteriore di coscia dx” con prognosi di giorni quindici. Dal referto arbitrale si evince che è stato il calciatore della Baunese a reagire alla gomitata con un calcio al polpaccio inferto al recano e non viceversa. L’arbitro, nel corso dell’audizione nanti la Corte, ha confermato quanto riportato nel rapporto, precisando peraltro di non avere visto il gesto della gomitata; infatti si voltava in direzione del Recano solo dopo essere stato richiamato dalle urla e poteva allora notare che il suddetto calciatore aveva il suo braccio destro aperto e rivolto verso il viso dell’avversario, che perdeva sangue dalla bocca e aveva due incisivi spaccati. Il rappresentante della società reclamante, sentito dalla Corte, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Corte, letti gli atti del procedimento, preso atto che l’arbitro, per sua esplicita dichiarazione, non ha visto il gesto della gomitata ma solo le conseguenze della stessa (rottura dei denti e lacerazione del labbro), ritiene che non si possa escludere che il Recano abbia agito a seguito di una provocazione da parte del calciatore avversario; per tali motivi la sanzione deve essere adeguatamente ridotta, pur senza escludere la gravità delle lesioni subite da entrambi i contendenti. La Corte, pertanto, in accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Recano Gianluca, fissandone il termine al 31 marzo 2017. Dispone la restituzione della tassa.

 

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