C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 16/03/2017 – Delibera – SSD SAN MARCO ASSEMINI 80 (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 43 del 23.02.2017. Gara San Marco Assemini 80 / Selargius del 19.02.2017.

SSD SAN MARCO ASSEMINI 80 (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 43 del 23.02.2017. Gara San Marco Assemini 80 / Selargius del 19.02.2017.

In data 24.02.2017 la Società San Marco Assemini 80 preannunciava reclamo avverso la squalifica di due suoi tesserati in relazione al comportamento tenuto nella gara di cui in epigrafe. La Corte rileva che al preavviso non ha fatto seguito alcun reclamo e che sono ormai abbondantemente trascorsi i termini previsti dall’articolo 46, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva. La Corte, pertanto, DELIBERA di dichiarare inammissibile la proposizione del reclamo. Dispone l’addebito della tassa.

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