C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 30/03/2017 – Delibera – A.S.D. LI PUNTI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 45 del 09.03.2017. Gara Olmedo / Li Punti del 19.02.2017.
A.S.D. LI PUNTI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 45 del 09.03.2017. Gara Olmedo / Li Punti del 19.02.2017.
Con reclamo tempestivamente proposto la società Li Punti Calcio chiede la riforma della decisione del Giudice Sportivo con cui è stato respinto il reclamo presentato in primo grado per asserito errore tecnico dell’arbitro, il quale avrebbe al 19° minuto del secondo tempo, dapprima ammonito e poi espulso il giocatore Lacatis Madalin, nonostante non fosse stato in precedenza già ammonito. Il Giudice Sportivo, rilevato che l’arbitro avrebbe spiegato di aver sanzionato, nella contestualità e continuità degli eventi, due diversi falli, e cioè con l’ammonizione un fallo tattico, e con l’espulsione una vigorosa scivolata ai danni dell’avversario, ha ritenuto che in base alla regola n° 5 del Regolamento del Gioco del Calcio, punto 11, l’arbitro deve “punire il fatto più grave, quando un giocatore commette simultaneamente più falli” e quindi, avrebbe dovuto nel caso di specie punire il Lacatis con la sola espulsione “per la vigorosa scivolata”, e non anche punirlo con l’ammonizione contestuale per il “ fallo tattico”. Peraltro, lo stesso Giudice Sportivo ha ritenuto che tale asserito errore arbitrale non abbia in alcun modo influenzato l’andamento regolare della gara, perché l’espulsione diretta del Lacatis comportava comunque il suo allontanamento dal campo di gara, ed ha quindi respinto il reclamo di primo grado, ma ha deliberato di revocare l’ammonizione inflitta al giocatore Lacatis Madalin per il “fallo tattico”. La Società reclamante, col ricorso proposto a codesta Corte Sportiva di Appello Territoriale, insiste che il direttore di gara avrebbe commesso un errore tecnico, perché sostiene che l’arbitro avrebbe estratto un cartellino giallo per un fallo di gioco e successivamente un rosso nei confronti del giocatore Lacatis Madalin, mandandolo negli spogliatoi per un “doppio giallo”, sebbene lo stesso giocatore non avesse mai ricevuto nella durata della gara altri cartellini gialli. Pertanto, la società Li Punti chiede che sia riconosciuto l’errore tecnico dell’arbitro, con conseguente ripetizione della gara. La Corte Sportiva di Appello, letti gli atti ed il referto arbitrale, ha convocato in audizione l’arbitro che, personalmente comparso, ha confermato il suo rapporto e gli allegati supplementi, ed in relazione all’episodio accaduto al 19° minuto del secondo tempo ha chiarito che un giocatore dell’Olmedo procedeva palla al piede quando è stato trattenuto per la maglia dall’avversario del “Li Punti” Madalin Lacatis quindi il direttore di gara ha rilevato la punizione per il c.d. “fallo tattico”, facendo proseguire l’azione. Dopo alcuni secondi lo stesso giocatore del Li Punti effettuava un intervento in scivolata con vigoria sproporzionata, tanto che l’arbitro ha ritenuto di dover estrarre un cartellino rosso diretto per l’espulsione diretta del responsabile. La Corte Sportiva di Appello osserva che l’arbitro ha dunque sanzionato due episodi distinti, pur verificatisi a breve distanza di tempo l’uno dall’altro, ed ha inflitto l’ammonizione, estraendo il cartellino giallo, in relazione al primo episodio, il c.d. fallo tattico, e poi ha comminato l’espulsione, estraendo il cartellino rosso diretto, per il secondo episodio, cioè l’intervento in scivolata con vigoria sproporzionata. Pertanto non si è verificato in questo caso alcun errore tecnico dell’arbitro. Anzi, non si può far a meno di osservare, per mera completezza, considerato che il relativo caso della dcisione del Giudice Sportivo non è stato oggetto di reclamo da parte della società Li Punti, e dunque non vi è spazio per una eventuale riforma, che alla luce degli ulteriori chiarimenti offerti dall’arbitro in ordine agli altri provvedimenti sanzionatori l’ammonizione non risulta assorbita dall’espulsione diretta comminata per altro episodio. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale dispone il rigetto del reclamo, con l’addebito della tassa.
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