C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 30/03/2017 – Delibera – CAGLIARI CALCIO (Campionato Regionale Giovanissimi) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Supplemento C.U. n° 46 del 17.03.2017.

CAGLIARI CALCIO (Campionato Regionale Giovanissimi) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Supplemento C.U. n° 46 del 17.03.2017.

Gara Villacidrese / Cagliari Calcio del 12.03.2017. La Società Cagliari Calcio ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha squalificato fino al 30.05.2017 l’allenatore Serra Alberto Nicola perché al termine della gara, con fare scomposto e contestatorio afferrava il direttore di gara, dapprima al polso e successivamente ad un braccio, strattonandolo; quando l’arbitro, riuscito a divincolarsi, si dirigeva verso lo spogliatoio, lo seguiva e gli rivolgeva espressioni irriguardose ed ingiuriose”. La società reclamante, pur ammettendo che il Serra abbia vivacemente protestato contro l’arbitro per avere portato a termine la partita con anticipo rispetto alla normale scadenza, esclude che il medesimo abbia strattonato il direttore di gara o abbia utilizzato nei suoi confronti espressioni irriguardose. La Corte, letto il rapporto arbitrale, rileva che il Serra afferrava il braccio del direttore di gara non al fine di arrecargli violenza ma al solo scopo di controllare il suo cronometro; e che tutta la vicenda risulta essere stata una scomposta manifestazione di protesta contro una decisione arbitrale sgradita, senza particolari connotati di offensività e/o di violenza. La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione debba essere adeguatamente ridotta, limitando la squalifica fino al 12 aprile 2017. La Corte, per questi motivi DELIBERA di ridurre la squalifica irrogata all’allenatore Serra Alberto Nicola, stabilendo il termine della stessa al 12 aprile 2017. Dispone il non addebito della tassa.

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