C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 27/04/2017 – Delibera – U.S.D. USINESE (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°51 del 13.04.2017. Gara Usinese / Sorso 1930 del 09.04.2017.

U.S.D. USINESE (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°51 del 13.04.2017. Gara Usinese / Sorso 1930 del 09.04.2017.

La Società U.S.D. Usinese propone reclamo avverso la squalifica per tre giornate di gara inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore Derosas Francesco perché “Espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara” Il ricorso è stato presentato nei termini previsti eppertanto ha i crismi della regolarità. La società reclamante nel suo assunto difensivo contesta decisamente quanto riportato nel referto arbitrale sostenendo che il proprio tesserato è stato giustamente espulso in seguito alla notifica da parte dell’arbitro di due ammonizioni supportate da due cartellini gialli per aver commesso falli di gioco nei confronti di un avversario. Peraltro, nega decisamente che il proprio tesserato abbia proferito frasi ingiuriose nei suoi confronti. Il Derosas alla notifica del secondo cartellino giallo si sarebbe avviato verso gli spogliatoi senza minimamente accennare ad una protesta verbale. Riferisce la reclamante che il proprio giocatore, nella sua lunga carriera calcistica, non si è mai reso interprete di intemperanze nei confronti del direttore di gara ma le sue squalifiche sono state sempre conseguenza di espulsioni per doppia ammonizione per falli di gioco. Questo Tribunale di Appello Territoriale, accertata l’osservanza della normativa nella produzione del reclamo da parte della Società ricorrente, letti gli atti ed il ricorso, osserva quanto segue. La contestazione dei fatti così come proposta dall’odierna ricorrente, laddove questa si limita ad una totale negazione di quanto riferito dall’arbitro nel suo referto nella parte in cui riporta l’episodio inerente alle ingiurie a lui dirette dal giocatore Derosas Francesco non può essere accolta stante la fonte di prova privilegiata riconosciuta dal C.G.S. all’assunto arbitrale. Tra l’altro, si rileva che vi è una conseguenza logica tra l’atto sanzionato con il cartellino giallo e la successiva ingiuria proferita nei confronti del direttore di gara. Da ciò deriva, per l’appunto, che detta negazione risulta essere tanto sterile da non inficiare quanto riportato nel referto arbitrale. Peraltro dalla lettura del rapporto arbitrale si desume che il Derosas si sia reso interprete di una espressione che riveste i caratteri dell’ingiuria, ma certamente non grave, non reiterata cui non ha fatto seguito alcun atto che potesse rivestire i caratteri della violenza. L’atleta, preso atto del provvedimento di espulsione, si è diretto verso gli spogliatoi ed il fatto non ha determinato alcuna perdita di tempo. Per tutti i detti motivi questo tribunale ritiene che la squalifica inflitta al tesserato della società Usinese possa essere contenuto in due giornate effettive di gara eppertanto DELIBERA di ridurre la squalifica del giocatore Derosas Francesco da tre a due giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa.

 

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