C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 11/05/2017 – Delibera – G.S. ANGLONA LAERRU (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 48 del 23.03.2017. Gara Anglona Laerru / Sporting Cantera del 19.03.2017.

G.S. ANGLONA LAERRU (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 48 del 23.03.2017. Gara Anglona Laerru / Sporting Cantera del 19.03.2017.

La Società Anglona Laerru ha proposto rituale reclamo avverso la delibera, con la quale, in relazione alla gara di cui in epigrafe, il Giudice Sportivo ha disposto la squalifica del calciatore Lostia Omar fino al 30 giugno 2020, per avere questi dapprima ingiuriato e poi spinto l’arbitro facendolo cadere rovinosamente, e quindi, mentre il direttore di gara era ancora a terra, schiacciando con i tacchetti della scarpa il suo ginocchio sinistro e provocandogli dolore intensissimo e lesioni che gli rendevano difficoltoso riassumere la posizione eretta, costringendolo a sospendere la partita. La Società reclamante chiede la riduzione della squalifica, affermando che l’arbitro non sarebbe caduto a seguito della spinta, bensì per avere inciampato nei piedi del giocatore che si trovava alle sue spalle, mentre il Lostia ed altri calciatori della società Anglona Laerru lo stavano accerchiando per protestare contro una sua decisione disciplinare; a sostegno della sua versione dei fatti, la reclamante rileva che lo stesso certificato medico prodotto dal direttore di gara fa riferimento ad una semplice “escoriazione e lieve edema ginocchio sinistro” guaribile in giorni cinque. L’arbitro, nell’audizione nanti la Corte, ha confermato il suo rapporto, precisando di essere guarito dalle lievi lesioni riportate nel giro di pochi giorni. Il rappresentante della società reclamante, sentito anch’egli dalla Corte, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Corte, letti gli atti del procedimento, rileva che non si possa mettere in dubbio il fatto che le lesiono riportate dal direttore di gara siano conseguenza del comportamento oltraggioso e violento tenuto dal Lostia, ma nel contempo ritiene che si debba accogliere l’istanza della Società reclamante diretta ad ottenere una riduzione della sanzione. Infatti la lievità delle lesioni riportate induce la Corte a ritenere eccessiva la durata della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo, tenuto conto anche del disposto di cui all’articolo 19 del Codice di Giustizia sportiva. La Corte ritiene che la sanzione equa e sproporzionata all’effettiva gravità dei fatti sia quella della squalifica con termine al 28 febbraio 2018. La Corte, pertanto, DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Lostia Omar, stabilendo il termine della stessa al 28 febbraio 2018 e dispone la restituzione della tassa. Conferma quanto stabilito dal Giudice Sportivo circa l’applicazione delle misure amministrative deliberate dal Consiglio Federale per prevenire a contrastare gli episodi di violenza nei confronti degli ufficiali di gara.

 

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