C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 11/05/2017 – Delibera – POL.D. MOGORELLA 2013 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 49 del 30.03.2017. Gara Mogorella 2013 / Santa Vittoria del 26.03.2017.
POL.D. MOGORELLA 2013 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 49 del 30.03.2017. Gara Mogorella 2013 / Santa Vittoria del 26.03.2017.
Con reclamo tempestivamente depositato la Società Mogorella ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Matteo Mele è stato squalificato fino al 30 giugno 2019 perché, dopo la notifica del provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni, aggrediva l’arbitro tirandogli i capelli e dandogli una spinta che gli procurava forte dolore e senso di stordimento, che non consentiva al direttore di gara di portare a termine l’incontro, che quindi sospendeva. La ricorrente nei motivi del gravame afferma che il calciatore Mele, dopo la notifica del provvedimento di seconda ammonizione e conseguente espulsione, si sarebbe limitato unicamente a prendere all’orecchio, per un limitato frangente, il direttore di gara, per poi allontanarsi spontaneamente dal campo; l’arbitro, a seguito dell’accaduto, proseguiva la gara, che poi sospendeva a seguito di ulteriori avvenimenti e verosimilmente per il clima di nervosismo che si era venuto a creare. La ricorrente, inoltre, evidenzia che a fine gara il calciatore Mele porgeva le sue scuse all’arbitro, che accettava. Vieppiù, a detta della reclamante, il direttore di gara, nel corso del confronto avvenuto negli spogliatoi, avrebbe a sua volta ammesso una serie di errori da lui commessi ed avrebbe, per questo, fatto le sue scuse all’intera squadra del Mogorella, ciò alla presenza di due carabinieri intervenuti a fine partita. La Corte d’Appello Territoriale, lette le carte del procedimento, al fine di fare chiarezza su quanto accaduto disponeva la convocazione del direttore di gara. L’arbitro, nel corso della sua audizione, confermava quanto già rappresentato nel referto di gara, ribadiva di essere stato attinto da una spinta infertagli dal Mele e di aver subito una tirata di capelli; nell’occasione introduceva per la prima volta un ulteriore circostanza fattuale, ovvero che a fine gara sarebbe stato nuovamente colpito con una pallonata scagliatagli alle spalle da un calciatore o da un tesserato rimasto ignoto; la pallonata gli provocava dolore; l’arbitro asseriva di non aver riportato il fatto nel suo referto perché non aveva visto l’autore ed, inoltre, perché ciò gli sarebbe stato consigliato dal suo presidente di sezione il lunedì successivo la gara. La corte d’appello delibera quanto segue. Dalla disamina degli atti emergono due versioni antitetiche, l’una del direttore di gara che afferma di essere stato attinto da una spinta e da una tirata di capelli da parte del giocatore Mele, che avevano determinato una sua immediata impossibilità di proseguire la gara che quindi sospendeva; l’altra, invece, della Società Mogorella che rappresenta il solo fatto che il calciatore Mele avrebbe esclusivamente tirato per un orecchio il direttore di gara, senza arrecargli alcuna lesione, né conseguenza fisica, tanto è vero che la gara proseguiva regolarmente, mentre il provvedimento di sospensione sarebbe stato successivo e dovuto ad un clima di tensione che si era venuto a creare anche per diversi errori arbitrali. Un dato pacifico è rappresentato dal fatto che l’arbitro non ha presentato alcuna certificazione medica, né vi è prova oggettiva di lesioni subite. Inoltre, la circostanza che il direttore di gara abbia redatto un referto incompleto e del tutto generico, non descrivendo sin da subito tutti gli accadimenti in forma chiara e precisa, per poi implementarli frammentariamente nel corso della sua audizione con la rappresentazione di un, ulteriore, episodio di violenza (che gli avrebbe arrecato forte dolore), va ad inficiare la sua credibilità e la sua attendibilità. Peraltro, ha assunto nanti codesto organo di giustizia sportiva una condotta gravemente irriguardosa e certamente non consona al ruolo che riveste. Le suddette ragioni depongono per la sussistenza di un quadro di sostanziale ed effettiva contraddittorietà nella ricostruzione dei fatti. Cionondimeno è innegabile che il calciatore Mele abbia posto in essere un comportamento deprecabile, integrante un’azione di violenza, peraltro non grave, allorquando, per stessa ammissione della reclamante, avrebbe messo le mani addosso al direttore di gara, seppure senza alcuna conseguenza certificata. Inoltre, nella quantificazione della sanzione da comminare, deve essere pure debitamente tenuto in conto, in primo luogo, il comportamento successivo tenuto dal calciatore Mele, che porgeva le sue scuse per le azioni poste in essere, scuse accettate e non negate dal direttore di gara; in secondo luogo, occorre evidenziare l’assenza di recidiva, oltre alla già rappresentata assenza di certificazione medica ed alla contraddittorietà emersa nel corso dell’istruttoria, che configurano perlomeno un dubbio sui reali contorni della vicenda. Per le suddette ragioni, la Corte d’Appello Territoriale ritiene di inquadrare il fatto nell’alveo di un episodio di violenza, ma tenuto conto delle su rappresentate evidenze istruttorie, la sanzione più adeguata e più proporzionata è quella di una squalifica da ridurre fino al 31 dicembre 2017. La Corte d’Appello, in forza dei su estesi motivi, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Matteo Mele fino al 31 dicembre 2017. Dispone la restituzione della tassa del reclamo.
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