C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 20/10/2016 – Delibera – gara del 16/10/2016 ATLETICO NUORO – ICHNOS 2004 NUORO

gara del 16/10/2016 ATLETICO NUORO - ICHNOS 2004 NUORO

Il Giudice Sportivo, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Gueye Sambinta, nato il 07.08.1987, prendeva parte alla gara in epigrafe (terminata col punteggio di 2-3) nelle file della società ATLETICO NUORO, inserito in distinta con il n. 11, e che lo stesso veniva sanzionato con un provvedimento di ammonizione al 20' del secondo tempo; -esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava che il predetto Gueye Sambinta non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (16.10.2016) in favore della società Atletico Nuoro;

- acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Gueye Sambinta (Atletico Nuoro) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a)e dall'art. 44, punto 1.1; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, - di irrogare a carico della società Atletico Nuoro la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio 0-3 in favore della società avversaria; -di ammonire con diffida il dirigente accompagnatore ufficiale Congiu Giovanni Maria (Atletico Nuoro), per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato.

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