C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 20/10/2016 – Delibera – gara del 16/10/2016 GENNARGENTU DESULO – SANTA GIUSTA CALCIO

gara del 16/10/2016 GENNARGENTU DESULO - SANTA GIUSTA CALCIO

Il Giudice Sportivo, -visto ed esaminato il referto arbitrale; -preso atto che, a seguito di un comportamento violento di un giocatore della Società Gennargentu Desulo nei confronti del portiere della squadra avversaria, il direttore di gara espelleva il calciatore del Gennargentu Desulo reo di detta infrazione; -preso atto che, a seguito di quanto sopra, si creava una mischia tra giocatori delle due squadre senza comunque particolari atti di violenza; -preso atto che mentre il direttore di gara cercava di individuare i giocatori che partecipavano alla mischia, un giocatore del Gennargentu Desulo spingeva con violenza da dietro il direttore di gara che, avendo la bocca aperta, sbatteva i denti. A seguito dell'accaduto, il direttore di gara avvertiva forte dolore alle mascelle e senso di nausea e capogiro e, non ritenendosi più nelle condizioni per proseguire la gara, decretava la fine anticipata della partita in epigrafe al minuto 35º del secondo tempo sul risultato di 0-2 per la Società Santa Giusta; -rilevato che il direttore di gara non è stato in grado di identificare il giocatore protagonista del gesto di violenza, ma solo che indossava la tuta del Gennargentu Desulo; -visti gli artt.17 comma 1) 3 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA -di infliggere a carico della Società Gennargentu Desulo la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 per la Società Santa Giusta, in quanto più favorevole; -di squalificare il capitano della squadra del Gennargentu Desulo al momento della sospensione (35' 2ºt.), Littarru Giuseppe, ai sensi dell'art.3 c.2 del C.G.S., il quale risponde degli atti di violenza compiuti ai danni del direttore di gara da parte di calciatori della propria squadra non individuati, fino al 16 ottobre 2017. Si specifica che le sanzioni comminate vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle Società dilettantistiche e di settore giovanile deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi (art. 16 c.4 bis del C.G.S.).

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