C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 27/10/2016 – Delibera – gara del 16/10/2016 BURCERESE – S.G. FLUMINI QUARTU

gara del 16/10/2016 BURCERESE - S.G. FLUMINI QUARTU

Il Giudice Sportivo, letto il reclamo presentato dalla Società S.G. Flumini Quartu avverso l'omologazione della gara in epigrafe, conclusasi con il risultato di 3 a 2, rileva che: -la ricorrente, nelle motivazione del gravame, sostiene che nel corso del secondo tempo e sino al termine dell'incontro, la gara proseguiva senza la presenza dell'assistente di parte della Burcerese, allontanato dal direttore di gara e, per questa ragione, chiede la ripetizione della gara per errore tecnico del direttore di gara; -la Società Burcerese non ha presentato controdeduzioni; -dagli atti ufficiali risulta effettivamente l'allontanamento dell'assistente di parte della Burcerese ma non la sua sostituzione; -il direttore di gara scrive nel referto che al 47' del 2ºtempo ha allontanato l'assistente di parte della Burcerese (concessi 6 minuti di recupero) e che nei minuti finali è rimasto senza assistente di parte; -da quanto si evince dagli atti ufficiali, l'arbitro, a partire dal 47º del secondo tempo, proseguiva la gara con un solo assistente di parte; -ai sensi di quanto previsto dalla regola 6 del regolamento del giuoco del calcio (gli assistenti dell'arbitro), il direttore di gara doveva provvedere alla sostituzione dell'assistente di parte e che, in conseguenza di tale omissione, la gara in epigrafe non ha ovviamente avuto un regolare svolgimento, DELIBERA -di accogliere il reclamo presentato dalla Società S.G.Flumini Quartu e disporre la ripetizione della gara Burcerese-S.G.Flumini Quartu per errore tecnico dell'arbitro, demandando al Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. di stabilirne la data. -si dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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