C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 03/11/2016 – Delibera – gara del 16/10/2016 USSANA CALCIO – CALCIO DECIMOPUTZU
gara del 16/10/2016 USSANA CALCIO - CALCIO DECIMOPUTZU
Il Giudice Sportivo, -visto il reclamo presentato nei termini dalla S.S.D. C. Decimoputzu; -esaminati gli atti di gara, compreso il supplemento di rapporto dell'arbitro richiesto espressamente da questo G.S. il 26.10.2016; -lette le pervenute controdeduzioni della A.S.D. Ussana Calcio; -rilevato che la reclamante lamenta come l'arbitro, verosimilmente per dimenticanza, non avrebbe annotato nel taccuino la terza sostituzione effettuata dalla compagine avversaria al 60º minuto circa del secondo tempo, allorché sarebbe entrato in campo il giocatore Piras Nicola Sisinnio, il quale, addirittura, avrebbe segnato il gol della vittoria per la A.S.D. Ussana Calcio al 32º minuto del secondo tempo, come anche la cronaca sportiva locale aveva evidenziato (vd. allegato al reclamo); -considerato che nelle controdeduzioni della A.S.D. Ussana Calcio, lette nel suo complesso ed in chiave logica, sembra affermarsi che, effettivamente, questo cambio tra giocatori sarebbe avvenuto e che, quella dell'arbitro, sarebbe stata, come sostiene la controdeducente, ai fini del risultato della gara, una mera omissione ininfluente, (vd. ivi soprattutto pagina 2 terzo capoverso); -considerato che l'arbitro, espressamente evocato da questo G.S. a presentare, per fare chiarezza sul punto, un supplemento di rapporto in data 26.10.2016, faceva pervenire detto supplemento, confermando che "... il giocatore nº21 Piras ...non ha mai preso parte alla gara né da titolare né da subentrante...."; -richiamata ab imis la regola procedurale ex artt. 29 e 35 C.G.S., per la quale, in primo grado, per il G.S., fonte privilegiata di prova dei fatti sia il referto arbitrale ed, eventualmente, il supplemento, e che, nel caso di specie, l'arbitro, come più sopra visto, ha confermato che il Piras non ha partecipato alla gara; -considerato che, nonostante tutto questo sopra esposto, non si può fare a meno di rilevare che la vicenda de qua suscita non poche perplessità circa il reale andamento dei fatti di gara emarginati da parte della reclamante ed apparentemente non smentito dalla A.S.D. Ussana Calcio; DELIBERA -di respingere il reclamo; -di omologare la gara il risultato della gara Ussana Calcio/Calcio Decimoputzu del 16.10.2016 col risultato conseguito sul campo di 2-1 in favore della A.S.D. Ussana Calcio; -di incamerare la tassa di reclamo.