C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 03/11/2016 – Delibera – gara del 30/10/2016 TUTTAVISTA – SUPRAMONTE

gara del 30/10/2016 TUTTAVISTA - SUPRAMONTE

Il Giudice Sportivo, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Marras Antonio Tomas, nato il 06.02.1992, prendeva parte alla gara in epigrafe (terminata col punteggio di 1-0) nelle file della società TUTTAVISTA, inserito in distinta con il n. 2, e che lo stesso veniva sanzionato con un provvedimento di ammonizione al 40' del primo tempo; - esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava che il predetto Marras Antonio Tomas non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (30.10.2016) in favore della società Tuttavista; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Marras Antonio Tomas (Tuttavista) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a)e dall'art. 44, punto 1.1; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, - di irrogare a carico della società Tuttavista la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio 0-3 in favore della società avversaria; -di ammonire con diffida il dirigente accompagnatore ufficiale Marras Antonio (Tuttavista), per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato.

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