C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 10/11/2016 – Delibera – gara del 6/11/2016 ICHNOS 2004 NUORO – ANELA
gara del 6/11/2016 ICHNOS 2004 NUORO - ANELA
Il Giudice Sportivo, -letti gli atti di gara; -letto il reclamo presentato dalla Società U.S.D. Anela; -lette le controdeduzioni inviate dalla Società Pol. Ichnos 2004 Nuoro; -rilevato che la reclamante lamenta che l'arbitro avrebbe sospeso la gara in evidenza, sul punteggio di 0-2 per l'Anela perché le linee del campo di gioco non erano visibili, nonostante il terreno di gioco fosse agibile, aggiungendo che, nonostante la richiesta del direttore di gara di ritracciare il campo, la squadra di casa avrebbe dichiarato di non poter ottemperare a tale richiesta, e per questa ragione chiede sia omologato il risultato della gara al momento della sospensione; -rilevato che nelle sue controdeduzioni, la Società Ichnos 2004 Nuoro nega che l'arbitro avesse chiesto loro di ritracciare le linee e che, in ogni caso, questo non sarebbe stato possibile visto l'allagamento del terreno di gioco; -considerato che, ai sensi dell'art.60 delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C. è di esclusiva competenza dell'arbitro il giudizio sulla praticabilità o meno del terreno di gioco e che nella specie l'arbitro ha ritenuto, venti minuti dopo la sospensione per la pioggia eccessiva, avvenuta all'11º minuto del secondo tempo, che persistesse la condizione di impraticabilità del campo; PQM DELIBERA di respingere il reclamo, DISPONE il recupero della gara Icnhos 2004 Nuoro-Anela, demandando al Comitato Regionale della L.N.D. di fissarne la data e l'incameramento della tassa.