C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 17/11/2016 – Delibera – gara del 13/11/2016 SPORTING SELARGIUS – ESSECI SIGMA CAGLIARI
gara del 13/11/2016 SPORTING SELARGIUS - ESSECI SIGMA CAGLIARI
Il Giudice Sportivo, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Melis Federico, nato il 12.04.2001, prendeva parte alla gara in epigrafe (terminata col punteggio di 0-6) nelle file della società ESSECI SIGMA CAGLIARI, inserito in distinta con il n. 55, e che lo stesso veniva sanzionato con un provvedimento di ammonizione al 38' del secondo tempo; - esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava che il predetto Melis Federico non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (13.11.2016) in favore della società Esseci Sigma Cagliari; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Melis Federico (Esseci Sigma Cagliari) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a)e dall'art. 44, punto 1.1; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, - di irrogare a carico della società ESSECI SIGMA CAGLIARI la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 3 in favore della società Sporting Selargius; -di inibire a tutto il 23.11.2016 il dirigente accompagnatore ufficiale Scano Fabrizio (Esseci Sgima Cagliari), per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara un giovane calciatore non tesserato e pertanto sprovvisto di copertura assicurativa.