C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 17/11/2016 – Delibera – gara del 23/10/2016 CRIBBIO 78 – ATLETICO CAGLIARI

gara del 23/10/2016 CRIBBIO 78 - ATLETICO CAGLIARI

Il Giudice Sportivo, -letti gli atti ufficiali della gara Cribbio 78-Atletico Cagliari del 23.10.2016; -letto il reclamo presentato dalla Società Cribbio 78; -considerato che la reclamante lamenta che il direttore di gara avrebbe immotivatamente sospeso la gara al 46º del primo tempo;

-considerato che, per contro, l'arbitro nel referto di gara segnala che dopo l'espulsione del capitano del Cribbio 78, nel dirigersi verso la panchina di tale squadra al fine di mettere ordine, udiva l'assistente di parte Sollai Giuliano profferire nei suoi confronti una frase ingiuriosa e lo invitava, conseguentemente, a lasciare il terreno di gioco; -che, poiché non vi ottemperava, invitava il dirigente accompagnatore Sollai Marco a collaborare per allontanare l'assistente di parte ma lo stesso Sollai Marco si metteva a protestare e a lamentarsi; -che nel frattempo veniva espulso il giocatore del Cribbio 78 Sanna Marco Emilio per aver colpito con una spallata il direttore di gara; -che nonostante tali fatti l'arbitro invitava il calciatore Fois Enrico, divenuto capitano dopo l'espulsione del nº3 (Pias Lorenzo), a collaborare con lui per far allontanare l'assistente Sollai Giuliano; -che il Fois, che in un primo momento pareva propenso a collaborare con l'arbitro, ci ripensava, anche per le pressioni avute dai dirigenti della sua squadra, e, rifiutandosi di aiutare l'arbitro, si allontanava senza che l'arbitro potesse notificargli l'espulsione, anche perché circondato da giocatori e dirigenti della società Cribbio 78; -che a questo punto l'arbitro riteneva non più sussistenti le condizioni per proseguire la gara, visto anche l'atteggiamento tenuto dai tesserati della Società Cribbio 78, che non collaboravano con l'arbitro, ne decretava la sospensione; -considerato in definitiva che la sospensione della gara è attribuibile causalmente al comportamento tenuto a più riprese da vari tesserati della Società Cribbio 78, DELIBERA -di rigettare il reclamo, di infliggere alla Società Cribbio 78 la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3 a favore della Società Atletico Cagliari e l'incameramento della tassa.

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