C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 01/12/2016 – Delibera – gara del 6/11/2016 BONORVA 1960 – CASTELSARDO S.R.L.
gara del 6/11/2016 BONORVA 1960 - CASTELSARDO S.R.L.
Il Giudice Sportivo, -letti gli atti ufficiali di gara; -letto il reclamo della Società Castelsardo e le controdeduzioni della Società Bonorva 1960; -considerato che la reclamante lamenta che l'arbitro, pur sussistendone i presupposti, non avrebbe sospeso la gara per assoluta impraticabilità del campo perché allagato da copiose precipitazioni; -considerato che la controdeducente, fra le altre cose, evidenzia come la decisione sulla praticabilità o meno del campo di gioco è di esclusiva competenza dell'arbitro; -rilevato che il punto 3 della Regola 1, denominato "impraticabilità del terreno di gioco", al primo paragrafo, sancisce in maniera evidentissima che "il giudizio sulla impraticabilità del campo è di esclusiva competenza dell'arbitro", di talché la sua decisione, nel caso di specie, di proseguire la gara, non può essere messa in discussione da chicchessia; -considerato che il reclamo si palesa totalmente infondato, tanto da ritenersi lite temeraria, di cui all'art.16, comma 5 del C.G.S.; DELIBERA -il rigetto del reclamo; -l'incamero della tassa;
la condanna della reclamante al pagamento delle spese alla controparte per una somma pari a euro 500,00; -l'omologazione del risultato della gara Bonorva 1960-Castelsardo del 06.11.2016, conseguito sul campo, di 5-1 a favore della Società Bonorva 1960.