C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 15/12/2016 – Delibera – gara del 10/12/2016 LA CALETTA – BUDDUSO

gara del 10/12/2016 LA CALETTA - BUDDUSO

Il Giudice Sportivo, letto il reclamo ritualmente presentato dalla Società A.P.D. La Caletta avverso l'omologazione della gara in epigrafe, rileva che: -la ricorrente, nella motivazione del gravame e nel richiedere la ripetizione della gara, sostiene che il direttore di gara sia incorso in un evidente errore tecnico non facendo ripetere un calcio di rigore - concesso al 28' del primo tempo alla squadra La Caletta - realizzato ma successivamente annullato per la presenza in area di alcuni giocatori della squadra La Caletta. Alla ripresa del gioco l'arbitro assegnava un calcio di punizione indiretto in favore della squadra del Buddusò, anziché, come da regolamento, far ripetere il calcio di rigore. -Il reclamo merita accoglimento. Nel rapporto l'arbitro riporta in modo analitico quanto esposto dalla reclamante ammettendo di essere incorso in un palese errore tecnico. -visto l'art. 17, punto 4 lett.c), DELIBERA -di accogliere il reclamo presentato dalla A.P.D. La Caletta e disporre la ripetizione della gara La Caletta-Buddusò del 10.12.2016 per errore tecnico dell'arbitro, demandando al Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. di stabilirne la data; -di disporre la restituzione della tassa di reclamo.

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