C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 26/01/2017 – Delibera – gara del 6/ 1/2017 MONTI DI MOLA – OSCHIRESE
gara del 6/ 1/2017 MONTI DI MOLA - OSCHIRESE
Il Giudice Sportivo, visto il tempestivo reclamo proposto dalla Società S.S:Oschirese e letti gli atti ufficiali; rilevato che: - la reclamante sostiene che la gara sia stata sospesa al 42º minuto della seconda frazione di gioco, subito dopo dei provvedimenti di espulsione nei confronti di giocatori dell'Oschirese, anzitempo rispetto alla durata prevista dalla regola 7 del regolamento del giuoco del calcio, considerando anche che erano state effettuate cinque sostituzioni dalle due squadre. La S.S. Oschirese, considerato che al momento dell'interruzione il punteggio era di 1-0 a favore della squadra del Monti di Mola, si ritiene penalizzata per non aver avuto la possibilità di poter modificare il risultato della gara a causa della fine anticipata dell'incontro decretata dal direttore di gara con due fischi e chiede di non omologare il risultato e disporre il recupero della gara in epigrafe; - la Società Monti di Mola non ha presentato controdeduzioni; - il direttore di gara nel suo rapporto scrive di aver decretato la conclusione della gara in epigrafe al 45º del 2ºtempo; ritenuto che quanto sostenuto dalla S.S. Oschirese non trova conferma nel referto, fonte privilegiata per questo giudice; DELIBERA -di respingere il reclamo avanzato dalla Società S.S. Oschiresee di omologare la gara Monti di MolaOschirese del 06.01.2017 col risultato di 1-0 a favore della Società Monti di Mola. Dispone l’incameramento della tassa di reclamo.