C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 09/02/2017 – Delibera – gara del 15/ 1/2017 QUARTU 2000 – CARLOFORTE
gara del 15/ 1/2017 QUARTU 2000 - CARLOFORTE
Il Giudice Sportivo, -letti gli atti di gara ed il supplemento al referto arbitrale; -letto il reclamo presentato dalla Società A.P.D. Carloforte; -considerato che col reclamo si lamenta la irregolarità della gara in epigrafe perché l'arbitro, nonostante la presentazione di riserva orale, avrebbe deciso di far svolgere la gara; -che la riserva sarebbe stata legata alla presenza di rami ed alberi piegati dal vento dentro il campo di gara che sporgevano nella zona del corner, in fase di battuta, impedendo la normale traiettoria della palla calciata; -posto che nel supplemento al referto l'arbitro precisa che la riserva orale sarebbe stata formulata da il Sig. Buzzo Giuseppe, dirigente del Carloforte, solamente a fine gara e non nell'immediatezza del fatto causativo dell'irregolarità ex art. 29, comma 6 lett.b del C.G.S.; -peraltro tale riserva non sarebbe stata formulata in modo proceduralmente corretto, in quanto la riserva orale va fatta dal capitano alla presenza del capitano della squadra avversaria e, in tali eventi, l'arbitro deve fare annotazione sul cartoncino di gara; -considerato, quindi, che alcuna formale riserva orale è stata presentata dalla reclamante e che comunque anche nel merito il reclamo è infondato in quanto, stando alla Regola 1, Decisioni Ufficiali F.I.G.C. art.3 pag.1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie e per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara, DELIBERA -di rigettare il reclamo, di omologare la gara Quartu 2000-Carloforte del 15.01.2017 col risultato conseguito sul campo di 1-0 e di incamerare la tassa di reclamo.