C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 09/02/2017 – Delibera – gara del 29/ 1/2017 LA CALETTA – OLLOLAI

gara del 29/ 1/2017 LA CALETTA - OLLOLAI

Il Giudice Sportivo, visti gli atti ufficiali, rileva che: -l'Unione Sportiva Ollolai ha presentato rituale reclamo in relazione alla partita disputatasi il 29.01.2017 sul campo della Società La Caletta lamentando la violazione della norma che impone la presenza, nel Campionato di Prima categoria per tutta la durata della partita, di un giocatore nato dal 1º gennaio 1998 in poi; -sarebbe, infatti accaduto che, al 26 minuto del secondo tempo, la Società La Caletta avrebbe sostituito il giocatore nº 2 Farris Simone nato il 21.12.1999 con il giocatore nº 11 Farris Mattia nato il 19.03.1997, violando quindi la norma richiamata perché non risultano altri giocatori "giovani" dopo la suddetta sostituzione tra i titolari della squadra ospitante; -invero, come attestato dal direttore di gara nel referto, il Farris Simone è stato sostituito da Casula Luca nato il 25.04.1998; -l'equivoco peraltro è dipeso dal fatto che la distinta compilata dalla Società La Caletta e consegnata al direttore di gara è stata corretta dal dirigente di tale squadra prima dell'inizio della partita indicando come giocatore nº14 il Casula Luca in luogo del Farris Mattia; -tale correzione non è stata riportata anche sulla copia della distinta trattenuta dalla reclamante ingenerando, così, l'equivoco su descritto; P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo, di omologare la gara La Caletta - Ollolai col risultato di 2-1 e dispone il non incamero della tassa di reclamo, trattandosi di errore determinato da fatto o colpa non addebitabile alla società reclamante.

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