C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 16/02/2017 – Delibera – gara del 12/ 2/2017 FURIA ROSSA – FOLGORE

gara del 12/ 2/2017 FURIA ROSSA - FOLGORE

Il Giudice Sportivo, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Enna Luca, nato il 24.01.1985, subentrava dalla panchina in sostituzione di un compagno di squadra prendendo parte alla gara in epigrafe (terminata col punteggio di 2-2) nelle file della società U.S. Folgore, inserito in distinta con il n. 16° e che lo stesso veniva sanzionato con un provvedimento di ammonizione al 16 del secondo tempo; - esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava che il predetto Enna Luca non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (12.02.2017) in favore della società Folgore; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Enna Luca (Folgore) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a)e dall'art. 44, punto 1.1; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, - di irrogare a carico della società Enna Luca la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore della società Furia Rossa; -di ammonire con diffida il dirigente accompagnatore ufficiale Ghiani Giovanni Luca (Folgore), per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato.

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