C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 23/02/2017 – Delibera – gara del 5/ 2/2017 FOOTBALL CLUB VILLACIDRO – ARCIDANO

gara del 5/ 2/2017 FOOTBALL CLUB VILLACIDRO - ARCIDANO

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 41; - preso atto del preannuncio di reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe, ritualmente proposto dalla società Arcidano; -rilevato che la reclamante, trascorsi inutilmente i termini previsti dall'art. 46, comma 1 del C.G.S., non faceva pervenire le motivazioni del ricorso, circostanza che costituisce motivo di inammissibilità; pertanto Letto il referto arbitrale della gara a margine e rilevato che: - la squadra dell'Arcidano si presentava in campo con sole sette calciatrici; - al 17' minuto del primo tempo, una calciatrice di predetta società subiva un infortunio che la costringeva ad abbandonare il campo, senza che potesse più riprendere parte alla gara; - la squadra dell'Arcidano, per questa ragione, rimaneva in campo con un numero insufficiente di giocatrici per proseguire l'incontro e il direttore di gara, preso atto di ciò, sospendeva definitivamente la gara al 17' del primo tempo, sul risultato parziale di 3-0; P.Q.M. DELIBERA - di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Arcidano; - di infliggere a carico della società Arcidano la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 3-0 in favore della società Football Club Villacidro. Dispone, ai sensi dell'art. 33, comma 6 del C.G.S., l'addebito della tassa di reclamo.

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