C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 23/03/2017 – Delibera – gara del 19/ 3/2017 ANGLONA LAERRU – SPORTING CANTERA

gara del 19/ 3/2017 ANGLONA LAERRU - SPORTING CANTERA

Il Giudice Sportivo, visto il referto arbitrale, nel quale viene evidenziato che il direttore di gara, al 27ºminuto del secondo tempo, è stato costretto a sospendere la partita, perché, dopo un'aggressione subita ad opera del giocatore Lostia Omar della Società Anglona Laerru, non si trovava più nelle condizioni psicofisiche per continuare a dirigere la gara; -spiega nel dettaglio l'arbitro che, nel tentativo di comminare la seconda ammonizione per un fallo di gioco al Lostia, lo stesso dapprima lo ingiuriava, quindi gli andava addosso col petto e poi lo spingeva usando ambo le mani sul suo petto, cosicché l'arbitro cadeva rovinosamente "raschiando" la pelle sulla sabbia; non soddisfatto di ciò, il Lostia, mentre l'arbitro era ancora per terra, schiacciava con i tacchetti della scarpa il ginocchio sinistro del direttore di gara, provocandogli dolore intensissimo e lesione (vedi certificazione medica allegata al referto) che gli rendeva difficoltoso riassumere la posizione eretta; il Lostia si allontanava dal campo di gioco levandosi la maglietta nel non riuscito tentativo di non farsi identificare dal direttore di gara, innanzi al quale si ponevano a mo’ di muro i calciatori dell'Anglona Laerru; -dopo il triplice fischio di fine gara si avvicinava all'arbitro l'allenatore della Società Anglona Laerru Manca Massimiliano che derideva l'arbitro, DELIBERA -di infliggere a carico della Società Anglona Laerru la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 a favore della Società Sporting Cantera; -di squalificare il calciatore Lostia Omar (Anglona Laerru) fino al 30 giugno 2020; -di squalificare l'allenatore Manca Massimiliano (Anglona Laerru) fino al 6 aprile 2017.

Si specifica che la sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle Società dilettantistiche e di settore giovanile deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza nei confronti degli ufficiali di gara (art. 16 c.4 bis del C.G.S.).

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