C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 48 supplemento bis del 28/03/2017 – Delibera – gara del 25/ 3/2017 NUORESE CALCIO 1930 – S.TEODORO
gara del 25/ 3/2017 NUORESE CALCIO 1930 - S.TEODORO
Il Giudice Sportivo, -letto il reclamo ritualmente presentato dalla Società U.S. S.Teodoro avverso il risultato dell'incontro in intestazione (terminato con il punteggio di 4-1), con il quale la ricorrente chiede che alla controparte sia inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per aver impiegato, nel corso della stessa, 6 calciatori cosiddetti "fuoriquota" in violazione della norma relativa all'impiego dei calciatori nella categoria Juniores Regionale; -letti gli atti ufficiali;
- rilevato dal rapporto arbitrale che la società Nuorese Calcio iniziava la gara schierando quattro calciatori nati prima del 1º gennaio 1998: Scintu Nicola (n.6, nato il 22.02.1996), De Simone Fabrizio (n.8, nato il 09.05.1997), Lizaso Swistak Facundo (n.9, nato il 29.09.1997) e Stocco Andrea (n.10, nato il 13.01.1997); - rilevato altresì che, rispettivamente al 1' e al 20' del secondo tempo, la società Nuorese sostituiva i calciatori n.6 Scintu Nicola e n.9 Lizaso Swistak Facundo con il n.18 Botti Francesco (nato il 01.03.1997) e con il n. 14 Mesina Alessandro (nato il 03.09.1997), che quindi prendevano attivamente parte alla gara; - osservato, dunque, che la società Nuorese Calcio impiegava, nel corso della gara in esame sei calciatori "fuoriquota" nati anteriormente al 1º gennaio 1998, in violazione della norma pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 6 marzo 2017 e ribadita sul C.U. nº47 del 21 marzo 2017, secondo la quale in occasione delle gare dei Playoff del Campionato regionale Juniores riservato a società di "Serie D" è consentito l'utilizzo, oltre che dei calciatori "in quota" (nati dal 1º gennaio 1998 in poi), di 4 fuori quota nati dal 1º gennaio 1996 in poi; - considerato che quanto sopra riportato costituisce elemento pregiudicante la regolarità della gara; PQM, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del C.G.S., DELIBERA di accogliere il reclamo proposto e di infliggere alla società Nuorese Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della soc. S.Teodoro; Si dispone il non incamero della tassa di reclamo.