C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 49 supplemento bis del 04/04/2017 – Delibera – gara del 1/ 4/2017 THARROS – GHILARZA

gara del 1/ 4/2017 THARROS - GHILARZA

Il Giudice Sportivo, letti il referto arbitrale della gara in epigrafe e i relativi supplementi e rilevato che: - al 29º minuto del secondo tempo, il calciatore Medde Alessandro (n.6Ghilarza) colpiva a gioco fermo con un violento schiaffo al volto il calciatore Tanca Daniele Mattia (n.7 Tharros), il quale reagiva colpendo a sua volta l'avversario con un pugno al volto; - a seguito dei predetti eventi, si accendeva in campo un parapiglia che coinvolgeva numerosi tesserati di entrambe le società, tra i quali l'arbitro non era in grado di identificare altri soggetti responsabili di comportamenti meritevoli di provvedimenti disciplinari; - trascorsi alcuni minuti durante i quali proseguiva l'alterco sopra descritto, l'arbitro, sul risultato parziale di 3- 0, decretava la sospensione della gara, emettendo il triplice fischio, e invitava le due squadre a raggiungere gli spogliatoi. - trascorsi 15 minuti dalla predetta sospensione, il direttore di gara, una volta raggiunti gli spogliatoi, prendeva atto che la situazione si era normalizzata e che non sussistevano elementi che motivassero la sua precedente decisione di sospendere definitivamente l'incontro. Pertanto, convocava i capitani delle due squadre per comunicare loro la decisione di riprendere la gara e per notificare i provvedimenti di espulsione a carico di Medde Alessandro (Ghilarza) e di Tanca Daniele Mattia (Tharros). Mentre il capitano della Tharros dichiarava che la sua squadra era pronta a riprendere la gara, il capitano del Ghilarza riferiva invece all'arbitro che i suoi compagni di squadra erano ormai sotto la doccia e che in ogni caso avrebbe consultato il proprio dirigente per valutare la richiesta dell'arbitro. Successivamente, il dirigente accompagnatore del Ghilarza si recava nello spogliatoio arbitrale manifestando il proprio rifiuto a riprendere l'incontro; - il direttore di gara, preso dunque atto della volontà della società Ghilarza, chiedeva al dirigente accompagnatore Oppo Antonio (Ghilarza) di produrre una dichiarazione firmata a conferma della decisione di non riprendere il gioco. Tale dichiarazione risulta allegata al referto di gara; Osserva che: la decisione di decretare la definitiva sospensione dell'incontro appare, come ammesso dallo stesso direttore di gara, pacificamente erronea e immotivata, non essendosi verificati fatti o situazioni che pregiudicassero l'incolumità dell'arbitro e che potessero impedire allo stesso di individuare, e conseguentemente sanzionare con apposito provvedimento disciplinare, eventuali responsabili di condotte antiregolamentari nel corso della rissa sopra descritta. Il pur apprezzabile tentativo dell'arbitro di rimediare all'errata decisione, del resto, non si è rivelato tempestivo, essendo trascorso, dall'esecuzione del triplice fischio, un lasso di tempo ragionevolmente troppo lungo perché la società Ghilarza si potesse ritenere vincolata ad aderire ad una richiesta di ripresa del gioco.

E' indubitabile che il triplice fischio emesso dall'arbitro, che per regolamento decreta inequivocabilmente il definitivo termine dell'incontro, esonerava i calciatori da qualsiasi ulteriore impegno agonistico e che gli stessi potessero dunque ritenersi liberi di svestire la divisa di gara e, finanche, di abbandonare l'impianto di gioco, dal momento che lo stesso direttore di gara non richiedeva, ovviamente, che le squadre si tenessero a disposizione per una eventuale ripresa del gioco. Il diniego della società Ghilarza alla richiesta del direttore di gara di voler riprendere l'incontro per disputare i restanti minuti di gara, prescindendo da qualsiasi valutazione di tipo etico, appare pertanto legittima, a tutela anche del proprio diritto di proseguire nella disputa dell'incontro soltanto in condizioni di assoluta regolarità, che sono evidentemente venute a mancare, nel caso in trattazione, a causa dell’erronea decisione del direttore di gara e della conseguente legittima convinzione che l'incontro fosse ormai terminato. Tale principio è rafforzato anche in considerazione dell'importanza rivestita dalla gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di disporre la ripetizione della gara Tharros - Ghilarza, demandando al Comitato Regionale LND di stabilirne la data.

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