C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 13/04/2017 – Delibera – gara del 26/ 3/2017 QUARTU 2000 – MONTEPONI IGLESIAS
gara del 26/ 3/2017 QUARTU 2000 - MONTEPONI IGLESIAS
Il Giudice Sportivo, -letto il reclamo presentato dalla Società Monteponi Iglesias con il quale la predetta società chiede che alla controparte venga inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara; -letti gli atti ufficiali di gara; -considerato che la reclamante lamenta che alla gara abbia partecipato, col numero di maglia 19, un giocatore del Quartu 2000, allegando al reclamo la distinta giocatori dove, effettivamente, i giocatori in elenco sono numerati da nº1 al nº18, non comprendendo quindi il nº19 (calciatore titolare sostituito al 46º della seconda frazione di gioco); -considerato che il referto arbitrale risulta corretto a penna, nel senso che il nº11 è corretto col nº19, e la stessa correzione non compare nella distinta consegnata alla Società Monteponi Iglesias, che risulta essere una copia di carta chimica dell'originale, a guisa che appare facile pensare che siffatta correzione sia stata apportata dopo la consegna della copia della distinta alla reclamante; -considerato che nell'art. 71 N.O.I.F. e, soprattutto, nella Regola nº 3 delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C., nel paragrafo relativo agli "Adempimenti preliminari alla gara", punti 1,2 e 3, la correzione della distinta dopo la consegna agli arbitri della stessa, deve essere ammessa dall'arbitro e trascritta, a cura della Società che ha operato la correzione, nella copia della distinta già consegnata all'altra squadra; -considerato che nel referto depositato al Giudice Sportivo dall'arbitro, non si fa menzione né della correzione nella distinta, né della sua ammissione, né della messa a conoscenza della stessa in capo alla reclamante; -considerato che è inammissibile che, agli atti, risultino copie del referto non uguali all'originale, emerso ictu oculi che la copia della distinta consegnata alla reclamante non contiene alcuna correzione del numero, mentre l'originale sì, come già evidenziato; -considerato che, in ogni caso, la violazione o la mancata assunzione, anche da parte dell'arbitro, nella regola testé richiamata, non ha influenzato la regolarità della gara in quanto il giocatore Cocco Davide (nº 11 o nº 19 non importa) era stato identificato dall'arbitro e legittimato, quindi, a partecipare all’incontro; -considerato, infine, che quanto accaduto il dì nella gara ha indubbiamente tratto in inganno la reclamante, alla quale non è stata resa nota nelle forme e nei modi previsti dalle norme, la correzione della distinta della squadra avversaria, che pur non portando all'accoglimento del reclamo, consente il non addebito della relativa tassa,
DELIBERA -il rigetto del reclamo, l'omologazione della gara Quartu 2000 - Monteponi Iglesias col risultato, acquisito sul campo, di 3-1 a favore del Quartu 2000 e la restituzione della tassa di reclamo alla reclamante.