C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 04/05/2017 – Delibera – gara del 30/ 4/2017 ALGHERO – LANTERI SASSARI A.S.D.

gara del 30/ 4/2017 ALGHERO - LANTERI SASSARI A.S.D.

Il Giudice Sportivo, letto il referto di gara e rilevato che: -durante il sopralluogo preliminare alla gara l'arbitro constatava che il fondo del campo di gioco risultava in condizioni non idonee alla disputa dell'incontro e che non erano visibili le tracciature delle linee perimetrali del t.d.g.; -il Direttore di gara chiedeva quindi al Dirigente accompagnatore della società Alghero che si provvedesse quantomeno alla tracciatura del terreno di gioco, ma il predetto Dirigente non poteva accogliere tale richiesta, lamentando la mancanza dell'idonea attrezzatura per effettuare la tracciatura; -trascorso il tempo d'attesa previsto, non era possibile ripristinare la regolarità del terreno di gioco e, pertanto, l'arbitro constatava l'impossibilità di dare inizio alla gara;

Osserva che la responsabilità della mancata disputa dell'incontro è da addebitare alla società di casa, A.S.D. Alghero, che non metteva a disposizione un idoneo impianto di gioco per poter svolgere in condizioni di regolarità la gara posta regolarmente in calendario nel giorno, nell'ora e nella sede indicati in referto. P.Q.M., visto l'art. 17, comma 1 del C.G.S., DELIBERA - di infliggere a carico della società Alghero la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della Lanteri Sassari.

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