C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 03/11/2016 – Delibera – G.S. PORTOCORALLO VILLAPUTZU Deferimento Procura Federale
G.S. PORTOCORALLO VILLAPUTZU
Deferimento Procura Federale
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Massessi Franco, all’epoca dei fatti presidente pro-tempore e legale rappresentante della Società G.S. Portocorallo Villaputzu; 2) la Società G.S. Portocorallo Villaputzu; per rispondere: il Massessi: a) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, di cui all’art. 1 bis comma 1° del C.G.S., in relazione all’art. 10 comma 2° e all’art. 39 delle N.O.I.F., per avere, in Villaputzu, in data anteriore e prossima al 4 settembre 2015, nella sua qualità di Presidente pro – tempore della Società G.S. Portocorallo Villaputzu, sottoscritto ed inviato all’Ufficio competente la richiesta del tesseramento del calciatore Frassu Luca riportante la firma apocrifa del predetto;
la Società G.S. Portocorallo Villaputzu: b) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva , ai sensi dell’art. 4 commi 1° e 2° del C.G.S, del comportamento posto in essere dal suo Presidente come sopra descritto. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Massesi la sanzione dell’ammenda con diffida di € 700,00 e alla Società l’ammenda con diffida di € 300,00. I deferiti non hanno chiesto di essere sentiti, non hanno presentato deduzioni a difesa e non sono comparsi al giudizio. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, rileva d’ufficio che al 31 ottobre 2016 – data del giudizio – sono trascorsi oltre novanta giorni dal 1° luglio 2016 – data di esercizio dell’azione disciplinare a mezzo deferimento; pertanto, in applicazione dell’art. 34 bis commi 1° e 4° del C.G.S., tenuto conto della mancata opposizione da parte degli incolpati, il procedimento disciplinare deve essere dichiarato estinto. Per questi motivi, il Tribunale, su difforme parere del rappresentante della Procura Federale, DELIBERA il non luogo a procedere nei confronti del signor Massesi Luca e della Società G.S. Corallo Villaputzu perché trattasi di procedimento estinto per intervenuto decorso dei termini.