C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 10/11/2016 – Delibera – La Procura Federale deferiva a codesto Tribunale Federale Territoriale: – Il signor Stefano Farris, nella sua qualità di Presidente della società SSD Talana, per rispondere della violazione di cui all’art.1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10, 2° comma, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Luca Serra e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso della gara Tertenia / Talana del 27.02.2016, campionato di seconda categoria regionale, girone “F”, stagione sportiva 2015/2016, C.R. Sardegna; – Il calciatore Luca Serra (matricola 2.837.263), nato il 12.11.1995, della violazione di cui all’art.1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S. in relazione agli artt. 10, 2° comma, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver disputato la gara Tertenia / Talana del 27.02.2016, campionato di seconda categoria regionale, girone “F”, stagione sportiva 2015/2016, C.R.Sardegna, nelle file della società Talana, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato della necessaria copertura assicurativa; – Il signor Stefano Farris, Presidente della società Talana, per rispondere della violazione di cui all’art.1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa società in occasione della gara Talana / Tertenia del 27.02.2016, campionato di seconda categoria regionale, girone “F”, stagione sportiva 2015/2016, C.R. Sardegna, in cui è stato impiegato, in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore Luca Serra, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla partita senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; – La società SSD Talana, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai signori Stefano Farris (Presidente e Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società) e Luca Serra (calciatore), alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sportiva sopra contestata, ai sensi dell’art.1 bis, comma 5°, del C.G.S..
La Procura Federale deferiva a codesto Tribunale Federale Territoriale: - Il signor Stefano Farris, nella sua qualità di Presidente della società SSD Talana, per rispondere della violazione di cui all’art.1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10, 2° comma, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Luca Serra e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso della gara Tertenia / Talana del 27.02.2016, campionato di seconda categoria regionale, girone “F”, stagione sportiva 2015/2016, C.R. Sardegna; - Il calciatore Luca Serra (matricola 2.837.263), nato il 12.11.1995, della violazione di cui all’art.1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S. in relazione agli artt. 10, 2° comma, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver disputato la gara Tertenia / Talana del 27.02.2016, campionato di seconda categoria regionale, girone “F”, stagione sportiva 2015/2016, C.R.Sardegna, nelle file della società Talana, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato della necessaria copertura assicurativa; - Il signor Stefano Farris, Presidente della società Talana, per rispondere della violazione di cui all’art.1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa società in occasione della gara Talana / Tertenia del 27.02.2016, campionato di seconda categoria regionale, girone “F”, stagione sportiva 2015/2016, C.R. Sardegna, in cui è stato impiegato, in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore Luca Serra, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla partita senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - La società SSD Talana, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai signori Stefano Farris (Presidente e Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società) e Luca Serra (calciatore), alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sportiva sopra contestata, ai sensi dell’art.1 bis, comma 5°, del C.G.S..
Il Tribunale Federale Territoriale fissava l’udienza del 31 ottobre 2016 per la trattazione del procedimento. Nella suddetta sede compariva il Procuratore Federale che insisteva nella sua richiesta e chiedeva che il Farris Stefano venisse inibito per anni uno e mesi sei, il giocatore Luca Serra squalificato per tre gare, mentre la società Talana venisse sanzionata con un’ammenda di euro 600,00 e un punto di penalizzazione, non compariva nessuno dei deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, esaminato il deferimento, lette le carte del procedimento e sentite le parti, ritiene provato il fatto, giacchè è pacifico che il calciatore Luca Serra abbia preso parte alla gara in epigrafe, nelle fila della società Talana, senza essere stato prima sottoposto agli accertamenti medici, privo della idoneità sportiva e senza copertura assicurativa. Parimenti pacifica è la responsabilità di Stefano Farris, all’epoca del fatto Presidente pro tempore della società Talana, nonché accompagnatore ufficiale della stessa squadra in occasione della gara tenutasi in data 27.02.2016 e della società Talana, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Nel caso di specie sussistono tutti gli elementi per ascrivere alla società Talana, al suo Presidente pro tempore ed al calciatore Luca Serra gli addebiti meglio rispettivamente loro contestati nel deferimento, con la conseguenza che nei loro confronti deve essere necessariamente comminata adeguata sanzione. Ciò nondimeno, nella graduazione della sanzione da comminare, occorre che la stessa sia commisurata alla natura ed alla reale gravità dei fatti, come stabilisce il disposto normativo di cui all’art.19, 1° comma, del C.G.S. In particolare il Tribunale osserva che tale violazione si è verificata per un’unica gara, giacchè risulta che a partire dalla partita successiva, e quindi medio tempore, la società Talana aveva provveduto a far svolgere gli accertamenti medici al calciatore Serra ed a coprirlo di regolare copertura assicurativa, di fatto limitando la violazione disciplinare per un arco temporale assai ristretto. Il predetto, infatti, risulta essere regolarmente tesserato dalla società Talana in data 11.03.2016 (e quindi munito di idoneità sportiva e di copertura assicurativa), giacchè esse rappresentano le condizioni indefettibili per il perfezionamento dell’iter di tesseramento. In altre parole, il calciatore è stato tesserato, per la prima volta, 15 giorni dopo rispetto alla gara in esame, nei limiti temporali previsti dal disposto normativo di cui all’art. 39 delle NOIF. Peraltro la società Talana ed i tesserati Farris e Serra non risultano essere recidivi. Si ritiene, perciò, equa ed adeguata la comminazione a carico del Stefano Farris, Presidente pro tempore, dell’inibizione per mesi quattro, mentre appare proporzionata una squalifica del calciatore Luca Serra per due gare ( art.19, lett.b) ed, infine, un’ammenda a carico della società Talana, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, di Euro 100,00 (ex art.18, lett.b), del C.G.S.). Per tutti questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA di inibire Stefano Farris, nella sua qualità di Presidente della società Talana, per mesi quattro, di squalificare il calciatore Luca Serra per due gare e di applicare alla società Talana l’ammenda di euro 100,00, stante la sua responsabilità diretta ed oggettiva.
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